Inammissibile il ricorso che sollecita un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie (Cass. pen. Sez. II n. 23830 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per sollecitazione di un impossibile nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, il motivo di ricorso che contesti la ricostruzione della finalità predatoria già affermata in doppia conforme. In tema di reato continuato, il giudice di merito, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere all’obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, mediante il richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri dell’art. 133 cod. pen. La genericità dei motivi che non si confrontino con la congrua doppia motivazione, in punto di trattamento sanzionatorio e di continuazione interna ed esterna, ne determina l’inammissibilità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Firenze, in data 19 maggio 2023, per i reati di cui agli artt. 56-628 e 81-582 cod. pen. e 4, l. 18 aprile 1975, n. 110. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 02.12.2025, ha integralmente confermato la pronuncia di condanna.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione. Il primo ha contestato la qualificazione della condotta, sostenendo il difetto degli elementi da cui desumere la finalità di ingiusto profitto e la mancata derubricazione nei reati di tentato furto e di lesioni. Gli altri due motivi hanno censurato la determinazione del trattamento sanzionatorio e della continuazione, interna ed esterna.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato che esso sollecita un impossibile nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, a fronte di un lineare percorso argomentativo in tema di prova della responsabilità. La motivazione di merito evidenzia in modo congruo la nitida finalità predatoria, alla luce della richiesta di denaro avanzata per due volte con gestualità inequivoca, universalmente comprensibile e coerente con il contesto.

Il secondo e il terzo motivo sono stati giudicati oltremodo generici, poiché non si confrontano con la congrua doppia conforme motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e di continuazione interna. La Corte d’appello ha individuato la rapina tentata come reato più grave, ha applicato un aumento complessivo di quattro mesi di reclusione ed euro 200 di multa per i due delitti di lesioni e un aumento di giorni dieci di reclusione ed euro 20 di multa per la contravvenzione, sottolineando la piena proporzionalità rispetto a una brutale aggressione armata notturna, connotata da serialità criminosa.

Parimenti congrua è stata ritenuta la determinazione della continuazione esterna, rispetto ad altri reati già definitivamente giudicati, con condivisione della struttura dosimetrica delineata dal primo giudice. Sul piano dei principi, la Corte ha ricordato che, in tema di reato continuato, il giudice di merito, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere all’obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., richiamando Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 e Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025.

Quanto all’aumento per le lesioni, l’onere argomentativo è stato ritenuto compiutamente assolto in relazione a condotte criminose omogenee, con richiamo a Sez. 2, n. 19637 del 13/05/2026 e Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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