Il concorso nel furto emerge dalla custodia del veicolo (Cass. pen. Sez. 2 n. 13396 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prova del concorso morale o materiale nel reato di furto può essere legittimamente desunta da un compendio indiziario che valorizzi anche la condotta successiva alla sottrazione, qualora tale condotta – come il trasporto e il parcheggio del veicolo rubato – risulti funzionalmente collegata alla messa in sicurezza del profitto e sia corroborata da ulteriori elementi convergenti, quali la pregressa cointeressanza criminosa e la commissione di altri reati in tempi ravvicinati. La valutazione di tali elementi è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. È altresì inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione deduzioni inammissibili ab origine, in quanto l’eventuale accoglimento non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di rinvio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Crotone, aveva confermato la condanna di due imputati per i reati di furto e rapina, revocando la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il primo imputato era stato ritenuto responsabile del furto di un’autovettura materialmente sottratto da un correo, mentre il secondo di una rapina in un esercizio commerciale, con il ruolo di palo e vedetta.
Avverso la sentenza di appello i due imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’inidoneità degli elementi indiziari a dimostrare il loro coinvolgimento nei reati, la mancata riqualificazione della condotta del primo in favoreggiamento personale, nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della minima importanza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo le censure proposte manifestamente infondate, aspecifiche o dedotte in carenza di interesse. Con riguardo al primo motivo del ricorrente condannato per il furto, il Collegio ha rilevato che i giudici di merito avevano correttamente valorizzato una pluralità di elementi convergenti: la ripresa dei due soggetti insieme subito dopo il parcheggio del veicolo sottratto in una via limitrofa all’abitazione del ricorrente, l’assenza di altri veicoli o soggetti in transito nella zona e la commissione di un altro furto circa un’ora e mezza prima. La mancata ripresa dell’atto di sottrazione è stata qualificata come dato neutro, non idoneo a inficiare la ricostruzione, e la condotta successiva è stata ritenuta sintomatica del coinvolgimento nell’azione criminosa, piuttosto che di un mero aiuto post-elegante.
Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte ha applicato il principio per cui è inammissibile il ricorso avverso una sentenza che non abbia preso in considerazione una doglianza formulata in appello in modo generico, senza l’indicazione di elementi favorevoli alla mitigazione della pena. La carenza di specificità della richiesta originaria determina la carenza di interesse a dolersene in sede di legittimità.
In relazione al ricorrente condannato per la rapina, la Corte ha ritenuto che la censura fosse articolata esclusivamente in fatto, mirando a una rilettura del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. L’eccezione di travisamento del fatto è stata altresì dichiarata priva del requisito dell’autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato l’elemento di prova assertivamente travisato, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Infine, con riguardo all’esclusione dell’attenuante della minima importanza di cui all’art. 114 cod. pen., la Corte ha precisato che non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella degli altri, ma è necessario che il contributo si sia concretizzato in un ruolo di rilevanza del tutto marginale, tale che la sua mancanza non avrebbe comportato apprezzabili conseguenze sullo sviluppo della serie causale. Nel caso di specie, la funzione di vedetta e di controllo esercitata dall’imputato è stata ritenuta funzionalmente decisiva per il buon esito dell’azione criminosa.
Nota della Redazione
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