Limiti del ricorso straordinario per errore di fatto (Cass. pen. Sez. 1 n. 2308 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. è esperibile solo per correggere un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità. Quando la decisione abbia contenuto valutativo, il vizio non è di fatto ma di giudizio, con conseguente inammissibilità del rimedio. La possibilità per il giudice di legittimità di rilevare d’ufficio l’inutilizzabilità non comporta il dovere di ricercare gli elementi di fatto a fondamento della stessa, essendo onere della parte offrirne compiuta rappresentazione e dimostrazione nel ricorso. Non sussiste incompatibilità ad assumere l’ufficio di testimone per la persona già indagata la cui posizione sia stata definita con provvedimento di archiviazione.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato in via definitiva per i delitti di falso e calunnia di cui agli artt. 110, 476, 479 e 482 cod. pen., vedeva dichiarare inammissibile il proprio ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. Avverso tale declaratoria proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo un errore percettivo in ordine alla documentazione prodotta, con particolare riferimento alla denuncia della persona offesa.

Secondo il ricorrente, il giudice di legittimità avrebbe erroneamente omesso di valorizzare l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la quale all’epoca risultava indagata e avrebbe dovuto essere escussa con le garanzie previste dall’art. 210 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso non era stato proposto per la correzione di errori materiali o di fatto contenuti nella sentenza, collocandosi al di fuori dei limiti previsti dall’art. 625-bis cod. proc. pen.

La Prima Sezione ha richiamato il principio consolidato, citando Sez. U. n. 16103 del 2002 e Sez. 3, n. 47316 del 2017, secondo cui l’errore di fatto consiste in un errore percettivo causato da una svista nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, connotato dall’influenza sul processo formativo della volontà. Qualora la causa dell’errore non sia identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia contenuto valutativo, si configura un errore di giudizio, non emendabile tramite il rimedio straordinario.

Nel caso di specie, entrambi i motivi di doglianza si riferivano alla valutazione della prova della responsabilità penale e, quindi, a un contenuto valutativo. Con riferimento alla questione dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, la Corte ha ricordato che la regola della rilevabilità in ogni stato e grado deve essere raccordata alla norma che limita la cognizione del giudice di legittimità alle sole questioni di puro diritto. Non possono essere proposte per la prima volta nel giudizio di legittimità questioni di inutilizzabilità la cui valutazione richieda accertamenti di merito, da sollecitare necessariamente in appello.

Inoltre, il potere del giudice di legittimità di rilevare d’ufficio le cause di inutilizzabilità non comporta il dovere di ricercare gli elementi di fatto posti a fondamento delle stesse, essendo onere della parte offrirne compiuta rappresentazione. La Corte ha altresì precisato, citando Sez. 6, n. 34562 del 2021, che non sussiste incompatibilità ad assumere l’ufficio di testimone per la persona già indagata la cui posizione sia stata definita con archiviazione. Nel caso concreto, l’acquisizione del verbale delle sommarie informazioni era avvenuta con il consenso delle parti e nessuna questione era stata proposta in appello, profilo che rendeva il motivo inammissibilmente inedito nel giudizio di legittimità.

Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata in tremila euro, per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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