Droga parlata: motivi generici di ricorso inammissibili, no rivalutazione in Cassazione (Cass. pen. Sez. 6 n. 4854 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità, il ricorso per cassazione che si risolva nella pura e semplice enunciazione della doglianza, privo del confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato. Non è altresì consentita, in sede di legittimità, la rivalutazione delle risultanze probatorie, essendo censurabile solo l’illogicità manifesta della motivazione, percepibile ictu oculi, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. L’esclusione dell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere motivata implicitamente quando le modalità esecutive e il quantitativo di sostanza siano logicamente incompatibili con la minima offensività richiesta dalla fattispecie.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia confermava la condanna di due imputati per distinti episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per quantitativi nell’ordine di vari chilogrammi. La decisione si fondava, in particolare, su messaggi telefonici intercettati, ritenuti rivelatori di un linguaggio criptico riferito al traffico di droga.
Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati con atti separati. Uno dei ricorrenti lamentava la mancanza di motivazione in ordine all’assenza dei presupposti per il proscioglimento immediato ex art. 129 cod. proc. pen. L’altro deduceva, con tre motivi, violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che le conversazioni intercettate riguardassero commerci di autovetture e non di stupefacenti, e la mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi lieve.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quello del primo ricorrente è stato ritenuto del tutto generico, in quanto risoltosi nella mera enunciazione della doglianza senza alcun confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Il ricorso dell’altro imputato è stato invece considerato manifestamente infondato e volto ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie non consentita nel giudizio di legittimità. La Corte ha evidenziato come la sentenza impugnata avesse razionalmente escluso l’ipotesi del commercio di automobili, basandosi sull’assenza di riferimenti a tali affari e sull’inconciliabilità con essi di espressioni quali “due tipi meglio”, “quella di ieri” e “5k”, nonché delle cautele adottate negli incontri.
Quanto alla specie e quantità della sostanza, la motivazione è stata ritenuta plausibile, avendo dato rilievo alle modalità della cessione, al riferimento a “5k” e al successivo arresto di un soggetto nel possesso di otto chilogrammi di cocaina. La Corte ha richiamato il principio per cui l’illogicità della motivazione censurabile in cassazione è solo quella manifesta, non potendo il giudice di legittimità verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Infine, la Corte ha ritenuto motivata, sia pure implicitamente, l’esclusione dell’attenuante del fatto lieve, considerando le modalità esecutive e il quantitativo di sostanza logicamente incompatibili con la minima offensività che qualifica la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. L’inammissibilità ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.