Dichiarazioni spontanee utilizzabili anche senza avvisi difensivi (Cass. pen. Sez. IV n. 25487 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. sono utilizzabili nella fase procedimentale e, in particolare, nel giudizio cautelare anche in assenza delle garanzie difensive previste dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., purché risulti che esse siano frutto di una libera determinazione e non di sollecitazione o coercizione. La questione di legittimità costituzionale della disposizione, per omesso richiamo agli avvisi di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., è manifestamente infondata, atteso che la Corte cost., sent. n. 259 del 1991, ha già dichiarato l’illegittimità della norma limitatamente all’uso dibattimentale, senza incidere sulla utilizzabilità nella fase procedimentale. È inammissibile, per difetto di decisività, il motivo che non si confronti con una autonoma ratio decidendi idonea da sola a sorreggere il provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Venezia, con ordinanza del 28 gennaio 2026, ha confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Verona che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi: omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza di riesame; inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria per difetto di avvisi difensivi; questione di legittimità costituzionale del citato art. 350, comma 7; carenza di motivazione sulla spontaneità; erronea qualificazione del fatto.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati, generici o non correlati alle argomentazioni dell’ordinanza impugnata. Il primo motivo è smentito dagli atti: il decreto di fissazione dell’udienza di riesame risulta ritualmente notificato all’indagato in data 21 gennaio 2026 presso la casa circondariale di Verona.
I motivi secondo e quarto, esaminati congiuntamente, sono inammissibili per genericità e difetto di decisività. Le censure non si confrontano con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che ha fondato il quadro di gravità indiziaria su una pluralità di elementi autonomi e convergenti, indipendenti dalle dichiarazioni rese. Il Tribunale ha valorizzato l’attività di osservazione, la condotta tenuta il giorno dell’arresto, il rinvenimento di sostanza stupefacente occultata in un marsupio, il ritrovamento di un bilancino di precisione e di un’agenda con annotazioni contabili, nonché il possesso di una somma in contanti consegnata dall’indagato.
Tali elementi sono stati ritenuti autonomamente significativi di un’attività di detenzione a fini di spaccio non occasionale, corroborati ma non determinati dalle dichiarazioni rese nell’immediatezza. Ne discende che la censura sulla pretesa inutilizzabilità difetta di decisività: anche accogliendo la tesi difensiva, il compendio indiziario resterebbe integro. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui è inammissibile il motivo che non si confronti con una autonoma ratio decidendi idonea da sola a sorreggere la decisione (Sez. 6, n. 23014 del 2021; Sez. 6, n. 8700 del 2013).
Nel merito, il Tribunale ha dato conto con motivazione immune da vizi logici delle ragioni per cui le dichiarazioni sono state ritenute spontanee, essendo rese nell’immediatezza delle operazioni e senza emergenze di coercizione. Le doglianze difensive si risolvono in una richiesta di rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità, essendo il sindacato limitato alla verifica della congruità e non manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27866 del 2019; Sez. 4, n. 26992 del 2013).
La Corte ribadisce quindi il costante indirizzo per cui sono utilizzabili nella fase procedimentale le dichiarazioni spontanee di cui all’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche in assenza degli avvisi difensivi, purché frutto di libera determinazione e non di sollecitazione o coercizione (Sez. 3, n. 20466 del 2019; Sez. 4, n. 2124 del 2020). La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata per difetto di rilevanza, data la non decisività delle dichiarazioni, e comunque perché la disciplina attiene a dichiarazioni estranee allo schema dell’interrogatorio. Il quinto motivo è infine inammissibile per genericità, non confrontandosi con la motivazione che ha escluso l’uso esclusivamente personale della sostanza.
Nota della Redazione
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