Elezione domicilio patrocinio Stato e notifica decreto citazione appello (Cass. pen. Sez. II n. 27616 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto. A nulla rileva l’espressa volontà dell’imputato di limitarne gli effetti al solo procedimento incidentale, poiché l’art. 161 cod. proc. pen. non consente parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio rese nell’ambito di uno stesso procedimento. Ne deriva che il decreto di citazione per il giudizio di appello deve essere notificato presso il domicilio così eletto, e non presso il difensore che aveva assistito l’imputato in una fase precedente del giudizio. La nullità della notificazione non è sanata se tempestivamente eccepita nella prima occasione utile.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata in primo grado dal Tribunale per il reato di rapina aggravata impropria; la Corte di appello, parzialmente riformando, dichiarava estinto per prescrizione il reato di lesione personale e confermava la responsabilità per la rapina. Propone ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la nullità della sentenza impugnata per errata notifica del decreto di citazione in appello.
Il decreto, secondo la difesa, era stato notificato al domicilio eletto presso il difensore di fiducia che aveva assistito l’imputata solo per una parte del giudizio di primo grado, senza considerare che, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’imputata aveva eletto un nuovo domicilio presso il difensore subentrato e presso l’abitazione del convivente. Presso tale domicilio, come eccepito nelle conclusioni scritte, avrebbe dovuto essere effettuata la notifica.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso fondato. Il principio di diritto affermato è che l’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato spiega effetti anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto. Non è consentito all’imputato limitarne gli effetti al solo procedimento incidentale, perché l’art. 161 cod. proc. pen. vieta parcellizzazioni delle dichiarazioni di domicilio rese nell’ambito di uno stesso procedimento.
La Corte richiama sul punto il proprio consolidato orientamento (Sez. IV n. 12243 del 13.02.2018 e Sez. V n. 29695 del 13.05.2016), che ha già chiarito come le dichiarazioni di domicilio non possano essere frazionate in ragione del diverso oggetto degli atti processuali.
Dall’esame degli atti, reso necessario dalla natura processuale della questione, emerge che nel corso del giudizio di primo grado l’imputata aveva effettuato due nuove elezioni di domicilio: una presso il nuovo difensore di fiducia, l’altra presso il convivente. Alla luce del principio richiamato, il decreto di citazione per il giudizio di appello doveva pertanto essere notificato presso il difensore subentrato, e non presso il precedente professionista.
L’eccezione di nullità risulta tempestivamente sollevata dal nuovo difensore nelle conclusioni scritte depositate nel giudizio di appello, celebratosi con rito camerale non partecipato. Essa è stata proposta nella prima occasione utile e, dunque, la nullità rilevata non è stata sanata. Il ricorso è conseguentemente accolto.
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Nota della Redazione
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