Il patteggiamento e la sospensione della patente oltre la media richiedono motivazione (Cass. pen. Sez. IV n. 17592 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative, trattandosi di statuizioni che esulano dall’accordo ratificato dal giudice. In tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice è tenuto a fornire una motivazione adeguata solo quando la misura si discosti significativamente dal minimo edittale, superandone la media. La sanzione amministrativa accessoria è sottratta alla pattuizione delle parti ed è rimessa alla determinazione autonoma del giudice, secondo i parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, restando autonoma rispetto alla motivazione sulla pena. La motivazione deve fare riferimento alla gravità della violazione, all’entità del danno e al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. La violazione di tale onere comporta l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla durata della sanzione amministrativa.
Il Fatto
Il G.U.P. del Tribunale di Forlì applicava all’imputato, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno di reclusione, sospesa condizionalmente, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per dieci mesi, per il reato di cui all’art. 589-bis, comma 1, cod. pen..
L’imputato ricorreva per cassazione deducendo tre motivi: il difetto di motivazione sulla misura della sospensione, discostatasi dal minimo edittale; la mancata detrazione del periodo di sospensione già sofferto in via cautelare; l’omessa applicazione della riduzione premiale di un terzo prevista per il rito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto preliminarmente ammissibile il ricorso, superando il limite di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che circoscrive i motivi di impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento. Le doglianze proposte riguardavano infatti statuizioni, come la sanzione amministrativa accessoria, che si collocano al di fuori dell’accordo ratificato dal giudice e sono pertanto censurabili secondo la disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc. pen., in conformità con il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 21369 del 2019.
Nel merito, la Corte ha accolto il primo motivo, ravvisando il denunciato vizio motivazionale. Il giudice di merito aveva determinato la durata della sospensione in misura superiore alla media edittale, senza però offrire una motivazione che desse conto dei criteri prescritti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla sentenza, l’obbligo motivazionale è attenuato solo quando la misura sia pari o prossima al minimo edittale o comunque inferiore alla media; in tale evenienza è sufficiente una motivazione implicita. Quando, invece, la durata della sanzione si discosti significativamente dal minimo, come nel caso di specie, il giudice deve illustrare le ragioni della determinazione.
La Corte ha precisato che la sanzione amministrativa accessoria è sottratta alla pattuizione tra le parti e rimessa alla valutazione autonoma e discrezionale del giudice. La sua determinazione non segue i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ma i diversi parametri indicati dall’art. 218, comma 2, cod. strada, dovendo il decidente fare riferimento alla gravità della violazione, all’entità del danno apportato e al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. La motivazione sulla sanzione penale e quella sulla sanzione amministrativa restano tra loro autonome e non possono essere raffrontate per eccepirne l’incoerenza.
Nel caso esaminato, il giudice aveva fondato la propria decisione su una generica valutazione di congruità, senza alcun riferimento ai parametri normativi. La Corte ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente la durata della sospensione della patente, demandando al Tribunale di Forlì, in diversa persona fisica, un nuovo giudizio sul punto.
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Nota della Redazione
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