Sequestro di rifiuti: interesse del terzo utilizzatore e onere probatorio del riutilizzo (Cass. pen. Sez. III n. 1200 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, l’indagato che non sia proprietario del bene vincolato è legittimato a proporre riesame solo se vanta un interesse concreto e attuale alla restituzione della cosa, che difetta quando il mezzo appartenga a un terzo. In materia di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio di motivazione è deducibile nei soli limiti della motivazione del tutto assente o meramente apparente. L’accertamento della natura di rifiuto del materiale costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, e l’onere di provare le condizioni di liceità del riutilizzo incombe su chi le invoca.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame confermava il decreto con cui il giudice delle indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo di un autocarro, di proprietà di una società ma in uso a un indagato che lo conduceva, nel cui vano di carico la polizia giudiziaria aveva rinvenuto materiale qualificato come rifiuti speciali non pericolosi di varia natura. Il provvedimento si fondava sull’ipotesi del reato di trasporto illecito e deposito non autorizzato di rifiuti esercitati nell’ambito di attività di impresa.
Il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, e la violazione dell’art. 256, comma 1, lett. a), e comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, sostenendo che si fosse trattato di un semplice trasporto di materiale edile di risulta, destinato al riutilizzo, da parte di un muratore e fuori da qualsiasi intento economico. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per plurime ragioni. Anzitutto rileva la carenza di interesse: l’automezzo è di proprietà della società, sicché l’indagato, pur avendolo in uso, non può ottenerne la restituzione. Richiamando Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, si afferma che l’indagato non titolare del bene è legittimato al riesame solo in quanto vanti un interesse concreto e attuale alla restituzione come effetto del dissequestro.
Il primo motivo è poi inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti dalla legge. In base all’art. 325 cod. proc. pen., l’incidente cautelare reale di legittimità è attivabile solo per violazione di legge. Richiamando Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008 e Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, la Corte precisa che tale vizio ricomprende solo quei difetti della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o meramente apparente, inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito. Nel caso concreto il vizio è escluso, perché l’ordinanza ha valutato la collocazione dei rifiuti, il trasporto illecito, l’assenza di autorizzazioni e l’urgenza del vincolo.
Anche il secondo motivo è inammissibile. L’accertamento della natura di rifiuto ai sensi dell’art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006 costituisce un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione esente da vizi logici o giuridici (Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019). Il ricorrente si è limitato ad affermare, senza riscontri oggettivi, che si trattava di materiale destinato al riutilizzo: ma l’onere della prova delle condizioni di liceità dell’utilizzo incombe su chi le invoca (Sez. 3, n. 18020 del 18/01/2024).
Sulla pretesa natura non imprenditoriale dell’attività, la Corte ricorda, con Sez. 3, n. 13817 del 05/02/2021, che la differenziazione tra soggetto qualificato e privato non dipende solo da chi compie materialmente l’atto, ma anche dalla natura realmente domestica o meno dei rifiuti. Conclusivamente, il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 è configurabile nei confronti di chiunque abbandoni rifiuti nell’esercizio, anche di fatto, di un’attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale dell’agente (Sez. 3, n. 56275 del 24/10/2017).
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Nota della Redazione
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