Associazione per narcotraffico: gravi indizi e rigetto del riesame (Cass. pen. Sez. VI n. 25556 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell’appello de libertate, della decisione reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, ma un confronto critico con la pronuncia riformata, le cui ragioni devono essere vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili. Ai fini della gravità indiziaria della partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, il “numero” e la “consistenza” dei reati fine costituiscono una endiadi: episodi di spessore operativo rendono verosimile il coinvolgimento di soli soggetti intranei al sodalizio, senza che rilevino l’esclusione dell’aggravante mafiosa o la relativa brevità dell’arco temporale. Quanto alle esigenze cautelari, la presunzione relativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non esonera il giudice dal considerare il tempo trascorso dai fatti, ma nel caso concreto le esigenze risultano argomentate sul curriculum criminale e sulla prosecuzione dell’attività illecita durante e dopo la carcerazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’appello cautelare, accoglieva il gravame del Pubblico ministero, riformava l’ordinanza genetica e, esclusa la circostanza aggravante mafiosa, disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato per il reato associativo di cui all’art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309/1990 e per alcuni reati fine in materia di stupefacenti.

Avverso l’ordinanza il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: l’errata applicazione dell’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, per la ritenuta insufficienza della base indiziaria, e la violazione di legge quanto all’insussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente contestava in particolare il valore delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e la mancata dimostrazione del nesso tra i precedenti penali e i fatti attuali.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione affronta anzitutto il tema del rapporto tra la decisione genetica e la pronuncia riformata. Il Collegio ricorda che, in caso di ribaltamento in sede di appello cautelare, non opera l’obbligo di motivazione rafforzata, stante il diverso standard cognitivo del procedimento incidentale. Resta però necessario un confronto critico con le ragioni del rigetto precedente, che vanno vagliate e superate con argomenti autonomamente accettabili, tratti dall’intero compendio processuale, come affermato da Sez. 3 n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982.

A tale confronto i giudici dell’appello cautelare non si sono sottratti. Essi hanno desunto la sussistenza di gravi indizi di partecipazione associativa dalla “consistenza” e dal “numero” dei reati fine. Quanto alla consistenza, la Corte richiama gli episodi contestati: esfiltrazione di cocaina dal porto di Rotterdam, una cessione con corrispettivo rilevante, il tentativo di avviare una coltivazione di canapa modificata chimicamente, l’importazione di venti chilogrammi di cocaina dalla Colombia all’Olanda.

Si tratta, osserva il Collegio, di reati fine di spessore e articolazione operativa tali da escludere, in questa fase, una loro realizzazione se non dall’interno di una struttura criminale complessa. Circostanze che ne indiziano gravemente l’appartenenza. Quanto al numero, la difesa aveva dedotto che gli episodi attribuiti al ricorrente erano quattro su trentaquattro. La Corte replica che tale dato può denotarne la scarsezza relativa, non assoluta, proprio per la raffinata organizzazione implicata da ciascuno di essi.

Né la tenuta logica della decisione è compromessa dall’esclusione dell’aggravante mafiosa o dalla relativa brevità dell’arco temporale. Quanto alla base indiziaria, essa è rappresentata essenzialmente da intercettazioni, ritenute puntuali e univoche; le dichiarazioni del collaboratore sono richiamate solo “in aggiunta”, a corroborare un’ipotesi fondata su altri elementi.

La Corte rigetta anche il secondo motivo. Ricorda che il tempo trascorso dai fatti va espressamente considerato, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., salvo che sussistano elementi contrari (in tal senso Sez. 6 n. 2112 del 22/12/2023, dep. 2024, Tavella, Rv. 285895). Nel caso concreto le esigenze cautelari non sono state meramente presunte, ma argomentate sul curriculum criminale del ricorrente e sulla prosecuzione dell’attività illecita anche durante la carcerazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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