Incompetenza funzionale del GIP che proscioglie fuori dal rito (Cass. pen. Sez. VI n. 25555 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio immediato il giudice che, fuori dai percorsi procedimentali tipizzati dall’art. 456, comma 2, cod. proc. pen., pronunci sentenza di non doversi procedere ex art. 129 cod. proc. pen. per un reato diverso da quello definito con applicazione concordata della pena difetta radicalmente del potere di provvedere. Si configura incompetenza funzionale, che dà luogo a nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità. Il patteggiamento ha ad oggetto il solo profilo sanzionatorio, non la responsabilità, con la conseguenza che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. non limita l’impugnabilità del proscioglimento per insussistenza del fatto. È ammissibile il patteggiamento parziale quando i reati siano legati da mera connessione funzionale.
Il Fatto
All’imputato erano ascritti la detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e l’evasione dagli arresti domiciliari. Su richiesta del pubblico ministero era stato emesso decreto di giudizio immediato. Nell’ambito di tale rito, e per il solo reato in materia di stupefacenti, le parti concordavano l’applicazione della pena; per il delitto di evasione il giudice pronunciava sentenza di non doversi procedere ex art. 129 cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste.
Il Procuratore Generale di Bologna ha impugnato tale proscioglimento con ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La questione sottoposta alla Corte concerne il rito che il giudice avrebbe dovuto seguire nel definire, con la formula liberatoria, la posizione dell’imputato per il reato estraneo al patteggiamento.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una precisazione preliminare. Il ricorrente sembrava suggerire che il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. fosse stato pronunciato in sede di patteggiamento. La sentenza esclude tale lettura: il giudice, nella sentenza distinta da quella emessa ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. per il reato in materia di droga, richiama espressamente l’art. 425 cod. proc. pen. Il riferimento non è erroneo, poiché l’adesione alla pena concordata presuppone che l’imputato affermi la propria responsabilità.
Nessun ostacolo si opponeva, del resto, a un patteggiamento parziale. L’orientamento che lo reputa inammissibile si fonda su ragioni di economia processuale, ma ammette un’eccezione quando l’azione penale sia stata esercitata per fatti non connessi o non riunibili ai sensi dell’art. 17 cod. proc. pen. Nel caso concreto ricorreva mera connessione funzionale ex art. 12, lett. c, cod. proc. pen., sicché era possibile separare i due procedimenti e trattarli distintamente.
Il nucleo della decisione riguarda il rito. La richiesta di applicazione concordata della pena si era innestata sul giudizio immediato, che presuppone una prova evidente ai sensi dell’art. 453, comma 1, cod. proc. pen. Se il presupposto sussiste, il giudice accoglie la richiesta; diversamente, la respinge e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero ex art. 455, comma 1, cod. proc. pen. I poteri del giudice restano compressi in questa alternativa.
Il percorso è confermato dall’art. 455, comma 1-bis, cod. proc. pen. e, sul piano testuale, dall’art. 456, comma 2, cod. proc. pen., che individua i soli esiti suscettibili di innestarsi sul giudizio immediato: giudizio abbreviato, applicazione della pena, sospensione con messa alla prova e accesso ai programmi di giustizia riparativa.
Ne consegue che difettava radicalmente in capo al giudice il potere di pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per il delitto di evasione. Si configura incompetenza funzionale, che dà luogo a nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità. La sentenza è annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per l’ulteriore corso.
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Nota della Redazione
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