Appello avverso sentenza inappellabile: va qualificato come ricorso (Cass. pen. Sez. I n. 29723 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Una volta proposto appello avverso una sentenza inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., la corte di merito deve astenersi dal decidere e limitarsi a qualificare l’impugnazione come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di legittimità. Ove la corte di appello abbia invece pronunciato sentenza di inammissibilità e poi trasmesso gli atti, la Suprema Corte deve annullare senza rinvio il provvedimento per eliminare le determinazioni erronee ed abnormi, qualificando l’originario gravame come ricorso. L’inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità per superamento del termine di durata massima di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., anche se il termine sia decorso prima della declaratoria stessa.
Il Fatto
Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 17 gennaio 2024, condannava l’imputato alla pena di euro duemila di ammenda per il reato contravvenzionale di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, per avere portato fuori dell’abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a farfalla con lama di nove centimetri. La pena era determinata previo riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità e delle attenuanti generiche; era esclusa la causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen.
La difesa dell’imputato proponeva appello. La Corte di appello di Catanzaro, rilevata l’inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda, dichiarava inammissibile l’impugnazione, con condanna alle spese, e disponeva la trasmissione degli atti alla Cassazione. Il ricorrente censurava il mancato riconoscimento del giustificato motivo e i presupposti dell’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare il vizio di qualificazione dell’atto. Il giudice territoriale aveva correttamente ritenuto, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., l’inappellabilità della sentenza di condanna alla sola ammenda. Ha però errato nel farne derivare la declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese: di fronte a un appello avverso sentenza inappellabile, il giudice del gravame deve limitarsi a qualificare l’atto come ricorso e a trasmettere gli atti alla Cassazione.
Quando la corte di appello abbia comunque pronunciato la sentenza di inammissibilità e trasmesso gli atti, la Corte di legittimità deve annullare senza rinvio il provvedimento per eliminare le determinazioni erronee ed abnormi, ossia la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese, qualificando l’originario gravame come ricorso. Il presupposto è che il giudice di merito non ha esaurito il proprio potere decisionale, avendo mantenuto quello che esclusivamente possedeva, di trasmettere gli atti alla Corte.
Riqualificato l’appello come ricorso, la Corte ne dichiara l’inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi. Quanto alla prova del giustificato motivo, il porto del coltello è sempre proibito a meno che non sia dimostrata l’esistenza di una giustificazione, che costituisce eccezione alla configurabilità del reato e grava sull’imputato. L’assenza di giustificato motivo integra elemento di tipicità della fattispecie, come precisato dalle Sezioni Unite n. 7739 del 1997; il giudice di merito ha escluso il motivo in relazione all’orario serale e alle circostanze di tempo. Il diniego dell’art. 131-bis cod. pen. è sostenuto da motivazione congrua, che valorizza le modalità della condotta e il luogo del porto.
La Corte affronta infine il rapporto tra inammissibilità e improcedibilità. Richiamando la Sez. 4 n. 20971 del 13/05/2025, ribadisce che l’accertamento dell’inammissibilità dell’atto introduttivo impedisce la declaratoria di improcedibilità per superamento dei termini massimi dell’art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 134/2021. Ciò che rileva non è il momento in cui l’inammissibilità è accertata, ma quello in cui essa si realizza. Nella specie il termine di improcedibilità era scaduto, ma, essendo il ricorso inammissibile, l’improcedibilità non può essere dichiarata. Segue la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.