Riforma in appello cautelare e obbligo di confronto critico con l’ordinanza genetica (Cass. pen. Sez. VI n. 25557 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell’appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso standard cognitivo che governa il procedimento incidentale. È però necessario un confronto critico con il contenuto della pronuncia riformata: le ragioni giustificative del rigetto devono essere vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale. La valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari resta così ancorata al materiale probatorio e alla motivazione effettivamente resa.
Il Fatto
Il tribunale del riesame, in funzione di giudice dell’appello cautelare, accoglieva l’appello del pubblico ministero, riformava l’ordinanza di primo grado e disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, previa esclusione dell’aggravante mafiosa. I reati contestati attengono a un’ipotesi associativa in materia di stupefacenti e a plurimi episodi di importazione e cessione.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi: difetto e non attualità delle esigenze cautelari su alcuni capi, insussistenza dei gravi indizi su altri, illogica lettura delle intercettazioni e uso scorretto delle dichiarazioni del collaboratore, oltre alla mancata valutazione di una misura meno afflittiva.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso e affronta anzitutto il nodo processuale. Richiamando Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982, afferma che il giudice dell’appello cautelare non deve adottare una motivazione rafforzata rispetto al primo giudice. Il diverso standard cognitivo del procedimento incidentale impone però un confronto critico con la decisione riformata: le ragioni del rigetto vanno esaminate e superate con argomenti autonomi.
Il primo motivo, sul difetto delle esigenze cautelari, è manifestamente infondato. I giudici dell’appello non si sono sottratti all’obbligo di motivazione: pur in via cumulativa, hanno argomentato il pericolo di reiterazione muovendo dalla dimensione delle condotte ipotizzate e dalla personalità dell’indagato, gravato da una condanna definitiva per il medesimo titolo associativo e da una condanna non definitiva a pena detentiva elevata.
Quanto ai gravi indizi, la Corte esclude la dedotta “dualità unitaria” e valorizza le conversazioni intercettate, nelle quali il coindagato poneva il ricorrente al corrente, in maniera continuativa, delle problematiche dell’operazione. Da tale tenore la Corte desume una cointeressenza all’impresa criminale, incompatibile con rapporti di mera quotidianità.
Sul capo relativo all’acquisto dello stupefacente, il percorso argomentativo dei giudici di merito è ritenuto tutt’altro che illogico: il ruolo di finanziatore, o quantomeno il contributo morale dotato di efficacia causale, emerge dal contenuto delle telefonate e dalla permanenza dei soggetti in territorio calabrese nelle fasi antecedenti e concomitanti all’arrivo del carico.
Sulla partecipazione associativa la Corte rileva che le condotte manifestano una rinnovata adesione al sodalizio, attestando la prosecuzione del contributo stabile alle finalità della consorteria; le dichiarazioni del collaboratore sono richiamate ad abundantiam, a riscontro di un’ipotesi già provata. Il quinto motivo è inammissibile, per relationem a quanto osservato sul primo; al rigetto segue la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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