Inammissibile il ricorso sulla perizia come prova decisiva nel giudizio penale (Cass. pen. Sez. VII n. 25716 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La perizia non può essere annoverata tra le prove decisive ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., trattandosi di mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice. La mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale è censurabile solo se si dimostra l’esistenza, nella motivazione impugnata, di lacune o manifeste illogicità concernenti punti di decisiva rilevanza. In tema di attenuanti generiche, il diniego può essere motivato con l’assenza di elementi favorevolmente valutabili, esaurendo tale rilievo ogni altro profilo. Il motivo che deduca l’omessa pronuncia su una richiesta di benefici di legge è inammissibile per genericità della domanda originaria.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, dichiarava la prescrizione del concorrente reato di cui all’art. 116 cod. proc. pen. e riteneva il ricorrente responsabile del solo reato di cui all’art. 489 cod. pen. Avverso tale sentenza il condannato proponeva ricorso per cassazione, ulteriormente argomentando con memoria.
Il ricorso si articolava in tre motivi: omessa pronuncia sulla richiesta di concessione dei benefici di legge; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; omessa assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta falsità del documento. La questione approda così davanti alla Suprema Corte.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla richiesta di benefici di legge, è dichiarato inammissibile per la genericità dell’originaria domanda, priva di concrete argomentazioni a sostegno. La Corte richiama sul punto il precedente Sez. II n. 10527 del 27/02/2026.
Il secondo motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, è giudicato manifestamente infondato. La Corte territoriale ha dato conto dell’assenza di elementi positivamente valutabili e della significativa personalità del reo. Il giudice, osserva la Suprema Corte, può motivare il diniego alla luce della rilevata inesistenza di elementi favorevoli, oppure mediante il riferimento agli elementi ritenuti decisivi, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile. La mancata attivazione dell’accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., perché la perizia non rientra nel concetto di prova decisiva. Si tratta di un mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, come affermato dalle Sezioni Unite n. 39746 del 23/03/2017.
La Corte aggiunge che la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale è censurabile solo se si dimostri l’esistenza, nella motivazione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto alla riassunzione delle prove invocate, secondo il richiamo a Sez. V n. 32379 del 12/04/2018. Tali circostanze non sono state neppure allegate dalla difesa, che si è limitata a dedurre la necessità della perizia, mentre la Corte territoriale ha argomentato sull’infondatezza dell’assunto difensivo.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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