La sottrazione fraudolenta agli obblighi richiede atti simulati con componente artificiosa (Cass. pen. Sez. 6 n. 9425 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 388, comma 1, cod. pen. non è sufficiente che gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato siano oggettivamente finalizzati a sottrarsi agli adempimenti indicati nel provvedimento, ma è necessario che tali atti abbiano natura simulata o fraudolenta e siano connotati da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese del creditore. La natura fraudolenta dell’alienazione non può coincidere con il fine di ridurre le garanzie del credito, dovendosi distinguere la condotta solo civilmente illecita da quella connotata da disvalore penalmente rilevante. In presenza di prove indiziarie, la valutazione del giudice di merito implica una seria verifica della tesi alternativa prospettata dalla difesa, potendo la sentenza di condanna essere pronunciata solo quando le ricostruzioni alternative costituiscano eventualità remote prive di riscontro processuale.
Il Fatto
La parte civile ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato l’assoluzione perché il fatto non sussiste di tre imputati, accusati del reato di cui all’art. 388, comma 1, cod. pen.. Agli imputati era contestato di essersi sottratti agli obblighi derivanti da una sentenza esecutiva di condanna al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento di una somma di denaro, attraverso attività simulate che avevano comportato lo svuotamento patrimoniale della società convenuta e la prosecuzione dell’attività sotto la denominazione di una ditta individuale facente capo a uno degli imputati. La società era stata ceduta a un soggetto rivelatosi inesistente, mentre macchinari e dipendenti erano confluiti nella nuova realtà produttiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione preliminarmente ricostruisce la portata della norma incriminatrice, richiamando il principio consolidato per cui l’atto simulato o fraudolento deve qualificarsi per un quid pluris rispetto alla mera idoneità a rendere inefficaci gli obblighi nascenti dal provvedimento giudiziario. Tale componente aggiuntiva garantisce la tenuta della fattispecie sotto il profilo del principio di offensività, differenziando la condotta penalmente rilevante da quella meramente civilistica. La natura fraudolenta non può essere ravvisata nel semplice fine di ridurre le garanzie del credito, poiché diversamente si produrrebbe una commistione tra il piano oggettivo della condotta e quello soggettivo della volontà.
Quanto ai motivi di ricorso, il Collegio li ritiene inammissibili perché le censure si risolvono nella richiesta di una rilettura delle dichiarazioni testimoniali, operazione non consentita in sede di legittimità. Il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici del merito e la scelta che essi compiono per giungere al libero convincimento, quando non sia frutto di affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità.
In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni rese all’esito del confronto dibattimentale dai dipendenti, valorizzando la circostanza che le dichiarazioni rese nella fase delle indagini e non confermate in dibattimento sono valutabili solo per apprezzare la credibilità del dichiarante e non come elemento di riscontro, fatta salva l’ipotesi di comprovata condotta illecita ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen.. La Corte reputa corretta tale valutazione, sorretta anche dagli accertamenti della polizia giudiziaria sulle sedi operative della ditta.
Quanto al dato della cessione delle quote a un soggetto inesistente, il Collegio riconosce che esso presenta indubbia rilevanza ai fini della natura simulata dell’operazione, ma rileva che tale elemento perde significatività essendosi accertata l’operatività della società in un momento successivo al trasferimento. I giudici di merito hanno inoltre escluso l’identità di sede, macchinari e gestione tra le due aziende, valorizzando la presenza di macchinari nuovi, la lacunosità delle fatture in assenza dei numeri di matricola e le dichiarazioni dei commercialisti circa le difficoltà economiche della società ceduta.
La Corte infine richiama la regola del ragionevole dubbio, applicabile anche al giudizio sulla responsabilità civile: la sentenza di condanna richiede che il dato probatorio lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, mentre nel caso di specie la tesi difensiva della dismissione di una società non più produttiva risulta plausibile e supportata da elementi concreti, tra cui debiti per importo rilevante. La pronuncia di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, senza condanna alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi colpa nella proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 388 c.p. – Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
- Art. 500 c.p.p. – Contestazioni nell'esame testimoniale