Retrodatazione cautelare: desumibilità degli indizi e autonomia dei sodalizi (Cass. pen. Sez. II n. 29801 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La retrodatazione dei termini di custodia cautelare per fatti diversi, emessi in distinti procedimenti, presuppone che gli elementi giustificativi della seconda misura fossero già desumibili dagli atti anteriormente al rinvio a giudizio disposto per i fatti posti a fondamento del primo provvedimento cautelare. La desumibilità dagli atti non coincide con la mera conoscenza o conoscibilità dei fatti storici: occorre che il quadro indiziario fosse già grave, completo e concretamente apprezzabile, così da rendere la seconda misura già adottabile. La connessione tra il delitto associativo e i reati-scopo è configurabile solo quando questi ultimi risultino già programmati al momento dell’adesione al sodalizio, non essendo sufficiente la serialità delle condotte.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dei ricorrenti per associazione a delinquere, truffa e intestazione fittizia. I ricorrenti hanno chiesto dichiararsi l’inefficacia della misura per scadenza dei termini massimi di fase, istanza rigettata. Hanno quindi impugnato l’ordinanza con cui il Tribunale di Napoli ha respinto l’appello cautelare, deducendo la violazione dell’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. e un travisamento del fatto.

La difesa sostiene che il pubblico ministero conoscesse già l’informativa del 25 luglio 2025, avendo formulato il 4 agosto 2025 una richiesta cautelare estesa a tutti gli indagati e ai capi fino al 41, prima del decreto di giudizio immediato del 18 settembre 2025. Da ciò deduce l’applicabilità della retrodatazione, con decorrenza dei termini dall’esecuzione della prima ordinanza.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., distinguendo due ipotesi. La prima riguarda l’identità del fatto, in cui la retrodatazione opera automaticamente. La seconda concerne i fatti diversi oggetto di più ordinanze emesse in procedimenti distinti: qui la retrodatazione richiede che la seconda ordinanza riguardi fatti commessi anteriormente alla prima misura e che gli elementi giustificativi fossero già desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza o prima del rinvio a giudizio per i fatti della prima.

Il Tribunale, con motivazione coerente, ha escluso l’identità del fatto tra i due procedimenti, pur ravvisando una connessione qualificata. I reati della prima misura riguardavano condotte commesse fino al luglio 2024 e risultavano descritti nell’informativa del 5 novembre 2024; la seconda ordinanza si fonda su informative depositate tra marzo e novembre 2025, accertando ulteriori truffe e una diversa associazione, con composizione soggettiva mutata, ruoli ridefiniti e differente base operativa.

Quanto alla desumibilità dagli atti, i giudici di merito hanno escluso che gli elementi della seconda ordinanza fossero già acquisiti al momento del giudizio immediato. L’informativa del 25 luglio 2025 non era un mero riepilogo, ma introduceva nuovi componenti dell’organigramma e ulteriori episodi di truffa, richiedendo un’approfondita valutazione incompatibile con l’immediata formulazione di una nuova richiesta. La retrodatazione opera solo quando il secondo provvedimento fosse già concretamente adottabile in presenza di un quadro indiziario grave e completo.

La Corte richiama il principio secondo cui il fatto storico non può essere confuso con la prova dello stesso: non basta la notizia del reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi già presenti, poiché questi possono acquisire solo successivamente significanza processuale (Sez. 3 n. 48034 del 2019; Sez. 3 n. 20002 del 2020; Sez. 4 n. 16343 del 2023). Vale anche il criterio del tempo ragionevolmente necessario all’ufficio requirente per esaminare le informative (Sez. 3 n. 46158 del 2015; Sez. 6 n. 48565 del 2016).

Il terzo motivo è manifestamente infondato. La connessione tra delitto associativo e reati-scopo è configurabile solo se questi ultimi erano già programmati al momento dell’adesione al sodalizio, costituendo attuazione del programma originario e non autonome determinazioni successive (Sez. 5 n. 49224 del 2017; Sez. 1 n. 23818 del 2020; Sez. 1 n. 39858 del 2023). Le valutazioni di merito, congruamente motivate, si sottraggono al sindacato di legittimità. I ricorsi sono rigettati con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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