Continuazione in executivis: il rigetto non può fondarsi su formule stereotipate (Cass. pen. Sez. I n. 26008 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen., richiede una verifica approfondita e rigorosa dell’unicità del disegno criminoso, da accertare con riferimento al momento di commissione del primo reato. La diversità delle violazioni e la loro distanza spazio-temporale costituiscono solo indici rivelatori, non precludono di per sé l’unicità del programma. Il giudice dell’esecuzione deve confrontarsi con i dati circostanziali dedotti dalla difesa e non può rigettare l’istanza con formule assertive e stereotipate, svincolate dalle emergenze processuali. La verifica del disegno criminoso non può fondarsi su indici meramente presuntivi o su congetture processuali. La motivazione che ometta l’esame dei profili di contiguità dedotti è viziata e impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato istanza di applicazione della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati oggetto di quattro sentenze irrevocabili, emesse tra il 2014 e il 2023 da giudici diversi, per fatti commessi tra il 2008 e il 2020. Il Tribunale di Pisa, in funzione di Giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza osservando che si trattava di reati del tutto disomogenei e commessi in un ampio periodo temporale.

Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per omessa e carente motivazione. Il ricorrente evidenziava che alcuni reati erano omogenei, altri della stessa indole, e che talune condotte erano state commesse in uno spazio temporale limitato, rientrante nel quinquennio. La motivazione del giudice dell’esecuzione era definita meramente assertiva e stereotipata.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui la continuazione necessita, anche in sede esecutiva, di un’accertata verifica sulla programmazione dei reati successivi al momento della commissione del primo. Non rileva la natura delle violazioni né la loro distanza spazio-temporale, che possono valere solo come indici rivelatori. Occorre stabilire se gli illeciti siano frutto di determinazioni volitive risalenti a un’unica deliberazione di fondo, non potendosi prescindere da tale accertamento specie a fronte di uno stile delinquenziale radicato.

Il riscontro degli elementi utili a stabilire l’unicità del disegno criminoso — causali, condizioni soggettive, modalità della condotta, sistematicità delle azioni rispetto alle abitudini di vita — è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in legittimità solo se sorretto da motivazione completa e congrua, senza vizi logici né travisamenti di fatto, come affermato dalla Sez. I n. 354 del 1991.

Nel caso di specie il Giudice dell’esecuzione non ha fatto buon governo di tali principi. A fronte dei dati circostanziali dedotti, il Tribunale si limita ad affermare, in termini oggettivamente assertivi, che le condotte non erano espressione di un disegno criminoso preordinato e non erano unificabili. Nelle poche righe del provvedimento non si confronta con i profili unificanti invocati, richiamati nemmeno per relationem, così omettendo i requisiti minimi per un’adeguata verifica.

La Corte precisa che la verifica della preordinazione criminosa non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi o di congetture processuali. Occorre valutare se i reati siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma unitario, che imponga l’applicazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., rigorosamente riscontrata. Il riferimento è alle pronunce Sez. I n. 37555 del 2015 e Sez. V n. 49476 del 2009.

L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Pisa, perché compia una verifica giurisdizionale approfondita, finalizzata a escludere che i profili di contiguità dedotti consentissero di prefigurare la preordinazione criminosa. Le deduzioni difensive non possono ritenersi smentite da argomentazioni assertive e svincolate dalle emergenze processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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