Dolo specifico non presunto dal ruolo gestorio nelle fatture inesistenti (Cass. pen. Sez. III n. 25258 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, la consapevolezza dell’imputato circa il sistema fraudolento non può essere desunta dal solo fatto che egli ricoprisse un ruolo gestorio, effettivo e non meramente formale, all’interno della società. Il dolo specifico richiesto dall’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 costituisce oggetto di autonoma e necessaria verifica, non potendosi ritenere provato per via presuntiva. È, pertanto, viziata la motivazione che fondi la piena consapevolezza dell’imputato esclusivamente su deposizioni testimoniali relative a una società estranea al processo e ai capi di imputazione, senza alcun collegamento con le operazioni contestate.

Il Fatto

La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto uno degli imputati da alcuni reati e rideterminato la pena per altri, dichiarando nel contempo estinti per prescrizione i reati ascritti a un secondo imputato. La vicenda riguarda un articolato sistema di fatture per operazioni inesistenti emesse da società “cartiere” e portate in dichiarazione da una s.r.l. operante nel settore del materiale ferroso.

Entrambi gli imputati propongono ricorso per cassazione. Il primo contesta, tra l’altro, la ritenuta consapevolezza del meccanismo illecito, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la confisca disposta a suo carico; il secondo deduce vizi di motivazione in ordine alla qualificazione delle operazioni fatturate come oggettivamente inesistenti.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione esamina separatamente i due ricorsi. Quanto al ricorrente che contesta la qualificazione delle operazioni, il ricorso è dichiarato inammissibile. La sentenza di appello aveva fondato la propria conclusione sul carattere puramente “formale” delle società emittenti, prive di compendio aziendale, di risorse umane e di rapporti commerciali con soggetti diversi dalla società acquirente, risultate riferibili al coimputato.

La Corte ribadisce che l’accertamento dell’esistenza di operazioni oggettivamente inesistenti è sufficiente a integrare il delitto, restando irrilevante la tesi dell’inesistenza solo soggettiva, rimasta priva di riscontro probatorio. Le deposizioni richiamate dal ricorrente non sono esaminabili in sede di legittimità, in quanto sollecitano una nuova valutazione nel merito. Il diniego delle attenuanti generiche risulta immune da vizi, avendo il giudice di appello valorizzato la gravità e la sistematicità dell’illecito, protratto per numerosi anni.

Quanto all’altro ricorrente, il ricorso è invece fondato. Il giudice di appello aveva desunto la piena consapevolezza del sistema fraudolento dal richiamo alla deposizione di una teste, dipendente di una società estranea al processo e alle operazioni contestate. Tuttavia, tale deposizione riferiva del ruolo dell’imputato all’interno di quella società, senza alcun collegamento con le “cartiere” richiamate nei capi di imputazione.

La Corte rileva che la sentenza non contiene un adeguato argomento in punto di dolo specifico, richiesto dall’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. Il profilo psicologico del delitto non è ricavabile neppure dalla parte in cui si riconosce all’imputato un ruolo gestorio effettivo, poiché tale affermazione è priva di qualunque richiamo istruttorio e di confronto con il motivo di gravame che indicava deposizioni di segno contrario. La sentenza viene quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

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