Bancarotta consumata con sentenza di fallimento e limiti al concordato in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 2686 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta semplice e fraudolenta, il momento consumativo del reato coincide con la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento quando la condotta illecita si sia esaurita anteriormente. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. L’accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. implica rinuncia a dedurre in sede di legittimità ogni diversa doglianza, anche se rilevabile d’ufficio, salvo che si tratti di irrogazione di una pena illegale o di intervenuta prescrizione.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata per varie condotte di bancarotta semplice e fraudolenta. In grado di appello la Corte di Cagliari, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., aveva rideterminato la pena inflitta.
Avverso tale sentenza la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con i primi due motivi l’intervenuta prescrizione dei reati di bancarotta semplice, con riferimento alla data di revoca della carica di amministratrice, e con il terzo motivo l’assorbimento del delitto di bancarotta semplice in quello di bancarotta fraudolenta documentale. La questione centrale riguarda il momento consumativo dei reati fallimentari e i limiti delle doglianze proponibili dopo il concordato in appello.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono manifestamente infondati perché muovono da un presupposto giuridicamente errato. La Corte ribadisce il principio, conforme alla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di bancarotta il momento consumativo coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento nel caso di condotta esaurita anteriormente. A sostegno richiama Sez. 5, n. 27426 del 01/03/2023 e Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018.
Su tale base, quanto alla prima condotta di bancarotta semplice, il tempo del commesso reato è individuato nel 16 marzo 2017, con termine di prescrizione pari a sette anni e sei mesi, spirato il 16 settembre 2024, quindi dopo la pronuncia della sentenza impugnata. La Corte ricorda che l’inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente, richiamando Sez. U n. 32 del 22/11/2000.
Quanto alla seconda condotta, il tempo del commesso reato è fissato al 27 dicembre 2017; il termine di prescrizione, anche senza computare la recidiva e la sospensione ex art. 159, comma 3, cod. pen. nel testo modificato dalla legge n. 103 del 2017, vigente ratione temporis, non risulta spirato neppure alla data odierna.
Il terzo motivo è inammissibile. Afferisce a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell’illegalità della sanzione. L’accordo delle parti sui punti concordati implica infatti la rinuncia a dedurre in legittimità ogni diversa doglianza, anche rilevabile d’ufficio, con la sola eccezione della pena illegale, richiamando Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, o della intervenuta prescrizione, richiamando Sez. U n. 19415 del 27/10/2022.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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