Furto, querela del detentore qualificato e remissione dopo il pensionamento (Cass. pen. Sez. V n. 23012 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto, la qualità di persona offesa e il connesso diritto di querela spettano non soltanto al titolare di diritti reali sul bene, ma anche al detentore qualificato, inteso come soggetto che ne ha la disponibilità di fatto in forza delle responsabilità gestionali attribuitegli, indipendentemente dal conferimento di formali poteri di rappresentanza. La remissione di querela è atto unilaterale che si perfeziona con la sola manifestazione di volontà, salvo rifiuto del querelato. Ne consegue che il soggetto che ha sporto querela in qualità di direttore di un punto vendita non è più legittimato a rimetterla quando, per effetto del pensionamento, non riveste più la carica e non dispone, secondo le disposizioni statutarie, del relativo potere.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 23 settembre 2025, confermava integralmente la condanna pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia l’8 ottobre 2024 per il delitto di furto. Quanto al profilo della procedibilità, la Corte territoriale rilevava che il direttore del punto vendita ove era avvenuta la sottrazione, munito di procura speciale, aveva presentato querela e che, per effetto del suo pensionamento, non era più in grado di rimetterla.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo inosservanza o erronea applicazione di legge. Sosteneva che, nel corso dell’udienza del 19 marzo 2024, il soggetto che aveva sporto querela avesse dichiarato di non avere più interesse alla punizione del responsabile, qualificandosi come persona offesa del reato e dunque legittimato alla remissione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice del furto. Esso non si esaurisce nella proprietà o nei diritti reali di godimento, ma ricomprende il possesso, inteso come relazione di fatto che non presuppone la materiale disponibilità del bene. Tale relazione può configurarsi anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando si costituisca in modo clandestino o illecito.
Da questa premessa discende la conseguenza centrale: anche al titolare di una posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa del reato e, quindi, la legittimazione a proporre querela. Il Collegio richiama la giurisprudenza costante secondo cui la titolarità del diritto di querela non è riservata al proprietario o al suo rappresentante, poiché persona offesa è il detentore qualificato. Viene citata la pronuncia delle Sezioni Unite n. 40354 del 18/07/2013, secondo cui il possesso rilevante non va inteso negli stretti termini dell’art. 1140 cod. civ., ma in senso più ampio, comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo.
Il percorso argomentativo si completa con il riferimento a ulteriori precedenti, dai quali emerge che la titolarità della querela è stata riconosciuta al responsabile di una filiale bancaria, all’addetto alla vendita, al gestore di un esercizio commerciale privo di poteri rappresentativi, al responsabile della sicurezza, al capo reparto, al custode di uno stabilimento e alla cassiera di un supermercato, pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l’esercizio del commercio.
Passando al secondo profilo, la Corte qualifica la remissione di querela come atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione e non richiede accettazione o adesione del querelato, il quale può soltanto rifiutarla, rendendola inefficace e impedendo la declaratoria di improcedibilità. Nonostante la rubrica dell’art. 155 cod. pen. sia intitolata “Accettazione della remissione”, ciò che la norma richiede è che il querelato non abbia ricusato la remissione, espressamente o tacitamente mediante fatti incompatibili con la volontà di accettarla.
Su questa base il ricorso è rigettato. Alla data dell’esame, il soggetto che aveva sporto querela in qualità di direttore del punto vendita, per effetto del pensionamento, non era più titolare della carica e non disponeva, secondo le disposizioni statutarie, del potere di rimettere la querela. La Corte aggiunge che la dichiarazione di non avere più interesse alla punizione non costituisce inequivoca manifestazione di volontà di rinunzia alla pretesa punitiva.
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Nota della Redazione
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