Inammissibili i motivi nuovi in Cassazione non dedotti in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 26144 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto dei requisiti di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che non indichi gli elementi posti a base della censura e non consenta al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi. È altresì inammissibile, a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo che deduca questioni non previamente prospettate come motivi di appello. Le censure che si risolvono in doglianze di fatto, così come quelle relative alla graduazione della pena, restano sottratte al sindacato di legittimità, rientrando la determinazione della pena nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.
Il Fatto
Due imputati ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui erano stati ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta. La difesa censura, con cinque motivi, la qualifica di amministratori di fatto, le condotte di sottrazione e distruzione delle scritture contabili obbligatorie, la sussistenza di operazioni di dissimulazione della vendita dei beni sociali, l’elemento soggettivo doloso e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con la mancata applicazione del minimo della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla qualifica di amministratori di fatto e sulle condotte di sottrazione e distruzione delle scritture contabili. I motivi sono generici, perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indicano gli elementi posti a base della censura e non consentono al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
La Corte rileva inoltre che le medesime censure non sono consentite in sede di legittimità perché non risultano previamente dedotte come motivi di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il dato emerge dagli atti e dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, non oggetto di contestazione.
Il secondo e il quarto motivo, relativi alla manifesta illogicità della motivazione sulla dissimulazione della vendita dei beni sociali e sull’elemento soggettivo doloso, sono anch’essi non consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Le questioni dedotte risultano peraltro già affrontate nella sentenza impugnata in rapporto a quanto genericamente prospettato con l’atto di appello.
Il quinto motivo, con cui si denunzia la mancanza di motivazione sull’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla mancata applicazione del minimo della pena, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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