Cocaina nera, accertamenti convergenti e motivazione per relationem (Cass. pen. Sez. III n. 7532 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detenzione illecita di sostanza stupefacente, la divergenza tra i risultati degli accertamenti tecnici non integra vizio di motivazione quando essa attenga al solo profilo quantitativo e non a quello qualitativo, restando in tutte le analisi confermata la presenza del principio attivo. La presenza di sostanza stupefacente tipo cocaina, anche nella forma cd. nera, può essere affermata sulla base di accertamenti convergenti svolti da soggetti diversi. Non costituisce travisamento probatorio la mancata acquisizione di un esame speditivo, quando il relativo esito sia documentato in atti utilizzabili nel rito prescelto. In presenza di due sentenze conformi, i giudici di appello possono motivare per relationem, saldandosi le motivazioni in un unico complesso argomentativo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Cagliari confermava la sentenza del Tribunale che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, per la detenzione a fini di spaccio di oltre un chilogrammo di polvere nera contenente cocaina, spedita dalla Colombia e a lui consegnata mediante consegna controllata e arresto differito.
Il ricorrente censurava la motivazione sotto tre profili: la mancata dimostrazione scientifica della natura stupefacente del contenuto, la contraddittorietà rispetto alle risultanze tecniche e la mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello. La questione centrale riguardava l’attendibilità degli accertamenti sulla cd. cocaina nera e la tenuta del ragionamento probatorio fondato su sentenze conformi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che nei confronti del ricorrente erano state pronunciate due sentenze conformi. Richiamando propri precedenti (Sez. III n. 13926 del 2011; Sez. III n. 44418 del 2013), afferma che le motivazioni di primo e secondo grado si saldano in un unico complesso quando il giudice dell’impugnazione esamini le censure con criteri omogenei a quelli del primo giudice. Aggiunge che, se l’appellante ripropone questioni già risolte o critiche generiche, il giudice può motivare per relationem.
Sul piano probatorio, la Corte osserva che la presenza di cocaina nei due involucri è stata accertata per tre volte da soggetti diversi: i narco test della Guardia di Finanza all’aeroporto di Milano Malpensa, gli accertamenti dei RIS di Cagliari e la perizia disposta dal giudice. Non vi è discrasia rilevante tra i risultati: la divergenza, spiegata dal perito dopo lo studio della letteratura sulla cocaina nera, atteneva al profilo quantitativo e mai a quello qualitativo.
Quanto alla dedotta manipolazione del reperto, collegata al mutamento del confezionamento, la Corte la ritiene suggestiva ma infondata. La presenza di cocaina era già stata accertata a Malpensa, luogo attrezzato per il contrasto al narcotraffico, e la giustificazione della corte territoriale non appare manifestamente illogica.
Il motivo sull’utilizzabilità degli esiti del narcotest è respinto: gli esiti risultano esplicitati nell’annotazione di polizia giudiziaria con cui fu disposto il ritardato sequestro e, quindi, utilizzabili in ragione del rito prescelto. Il terzo motivo è dichiarato manifestamente infondato, poiché in appello il ricorrente aveva chiesto la rinnovazione per l’audizione di periti e consulenti, oggetto diverso dall’audizione dei militari della Guardia di Finanza. Richiamando la giurisprudenza sul vizio di motivazione, la Corte conclude per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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