Liberazione condizionale al collaboratore: il mancato lavoro non prova il non ravvedimento (Cass. pen. Sez. V n. 22225 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della liberazione condizionale ai sensi degli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies, legge n. 82 del 1991 richiede l’accertamento del requisito del ravvedimento anche per il collaboratore di giustizia sottoposto a programma di protezione, poiché la deroga riguarda le sole condizioni di ammissibilità e non i presupposti dell’emenda. Il giudice di sorveglianza deve valutare il percorso di revisione critica delle scelte criminali in chiave prognostica, considerando la durata e l’ampiezza della collaborazione, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali. La mancanza di attività lavorativa non può essere ascritta al condannato se dipende dalle limitazioni imposte dal programma di protezione, e la sola regolarità della condotta in detenzione domiciliare, pur rilevante, non è sufficiente se non calata nel complesso degli elementi positivi. La motivazione che ometta l’esame globale di tali indici è viziata per illogicità.

Il Fatto

Il ricorrente, collaboratore di giustizia titolare di uno speciale programma di protezione, espia una pena di oltre ventisei anni di reclusione per reati di associazione mafiosa, estorsioni aggravate e omicidi, con attenuante speciale per la collaborazione. Sottoposto dal 2015 alla detenzione domiciliare in località protetta, ha chiesto la liberazione condizionale ai sensi degli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies, legge n. 82 del 1991, allegando l’impegno in attività di volontariato e l’impossibilità di risarcire il danno.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza con ordinanza del 9 ottobre 2024. La Prima Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha annullato il provvedimento per difetto e apparenza della motivazione. In sede di rinvio il Tribunale ha nuovamente rigettato l’istanza con ordinanza del 18 novembre 2025, ritenendo non emersi elementi di sicuro ravvedimento. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies, legge n. 82 del 1991 e vizi motivazionali.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso rilevando che il provvedimento impugnato non si è conformato ai principi della decisione rescindente, incorrendo nuovamente in vizi motivazionali. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ribadisce che la facoltà di concedere il beneficio al collaboratore sottoposto a programma di protezione, anche in deroga, riguarda solo le condizioni di ammissibilità e non i presupposti dell’emenda: anche per tali soggetti va accertato il ravvedimento, inteso come complesso di comportamenti esteriorizzati idonei a dimostrare la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a fondare un giudizio prognostico di osservanza delle leggi.

Il Tribunale, nel valutare il percorso rieducativo, ha valorizzato negativamente il versante socio-lavorativo e le iniziative riparatorie. Quanto al primo profilo, ha considerato che il ricorrente, da anni in detenzione domiciliare, non abbia mai lavorato, traendone un giudizio sfavorevole. La Corte rileva l’illogicità di tale motivazione: la corresponsione dell’indennità ai collaboratori in programma speciale è giustificata proprio dagli ostacoli che essi incontrano nel celare la propria identità e nel soggiornare in località segreta. L’osservazione che il ricorrente potrebbe lavorare in altra provincia è astratta e non chiarisce perché il trasferimento, mantenendo le proprie generalità, lo garantirebbe dal rischio di ritorsioni.

Sul versante delle attività riparatorie, la Corte censura il ragionamento del Tribunale, che ha valutato negativamente i modesti versamenti in quanto effettuati con somme messe a disposizione dallo Stato. Il provvedimento non chiarisce come il ricorrente, privo di reddito da lavoro, potrebbe provvedere diversamente, né considera che l’esiguità delle somme va rapportata alle sue disponibilità, su cui non fornisce ragguagli. Quanto all’attività di volontariato, la scarsa chiarezza dichiarata dal parroco avrebbe potuto costituire oggetto di approfondimento nell’esercizio dei poteri istruttori del giudice di sorveglianza.

Le aporie evidenziate, unitamente alla mancanza di adeguata motivazione sulle ragioni per cui gli elementi positivi non sono stati ritenuti espressivi di un percorso di revisione critica, ridondano sulla complessiva logicità del provvedimento. Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 176 c.p.

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