L’art. 649 c.p. non copre la tentata estorsione all’ascendente (Cass. pen. Sez. 2 n. 15639 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità prevista dall’art. 649 cod. pen. per i delitti contro il patrimonio commessi in danno di un ascendente o di un discendente non si applica ai delitti tentati. L’ultimo comma della disposizione, che esclude l’operatività dell’istituto per i delitti di cui agli artt. 628, 629 e 630 cod. pen. e per “ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone”, deve essere interpretato nel senso che la deroga riguarda anche la forma tentata del reato. Ne consegue che è configurabile il delitto di tentata estorsione qualora la condotta violenta sia diretta a costringere l’ascendente a consegnare denaro, non operando alcuna causa di non punibilità.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata dichiarava non doversi procedere, ai sensi dell’art. 649 cod. pen. e dell’art. 425, comma 3, cod. proc. pen., nei confronti di un soggetto imputato del reato di tentata estorsione (artt. 56 e 629 cod. pen.) ai danni del padre. L’imputato, dopo aver ricevuto una risposta negativa alla richiesta di denaro, aveva aggredito il genitore spintonandolo, inseguendolo e lanciandogli un pezzo di legno, per poi colpirlo con pugni fino all’arrivo di terzi.

Il giudice di prime cure riteneva applicabile la causa di non punibilità per i delitti contro il patrimonio commessi in danno di un ascendente, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la sola ipotesi di lesioni aggravate. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 649, comma 3, cod. pen., in quanto la condotta di tentata estorsione, realizzata con violenza alla persona, sarebbe comunque ricompresa nell’esclusione ivi prevista.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha preliminarmente osservato che non erano in discussione né la qualificazione giuridica della condotta come tentata estorsione, né l’utilizzo della violenza alla persona offesa. La questione di diritto verteva esclusivamente sull’interpretazione dell’art. 649 cod. pen., il cui ultimo comma esclude l’applicabilità della causa di non punibilità ai delitti di cui agli artt. 628, 629 e 630 cod. pen. e “ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone”.

Il Collegio ha dato atto di un precedente orientamento che riteneva la deroga applicabile al solo delitto consumato. Ha tuttavia rilevato che, in tempi più recenti, si è consolidato il principio contrario, che ha ritenuto condivisibile, secondo cui l’esclusione della causa di non punibilità opera anche per i delitti tentati e non solo per quelli consumati. La lettera della norma, riferita a “ogni altro delitto contro il patrimonio”, non consente di distinguere tra forma tentata e consumata del reato.

La Corte ha pertanto enunciato il principio di diritto per cui la disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 649 cod. pen. si applica anche ai delitti tentati, richiamando a sostegno un consolidato indirizzo di legittimità in tema di tentata estorsione ai danni del padre dell’imputato. La conseguenza è che la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata per un nuovo giudizio.

Nota della Redazione

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