Confisca ambientale: il condannato non ha interesse a tutelare beni altrui (Cass. pen. Sez. III n. 26230 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca obbligatoria di aree, impianti e veicoli per reati ambientali, il condannato che non sia proprietario dei beni al momento della irrevocabilità della condanna è privo di interesse a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che individua concretamente i beni da confiscare. Tale interesse non può essere individuato né nella tutela di diritti dominicali propri, né nell’intento di salvaguardare posizioni di terzi estranei al reato. La questione relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del coimputato deceduto è priva di concreta rilevanza, poiché i beni confiscati a soggetto “non estraneo al reato” non sarebbero stati restituibili nemmeno se costui fosse rimasto in vita, e analoga preclusione opera nei confronti del figlio, anch’egli condannato per i reati presupposto.

Il Fatto

Con sentenza divenuta irrevocabile, la Corte d’Appello di Agrigento confermava la condanna di tre soggetti, tra cui l’odierno ricorrente, e la conseguente confisca delle aree, degli impianti e dei veicoli in sequestro per reati ambientali. Investito quale giudice dell’esecuzione dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati, il Tribunale di Agrigento individuava, all’esito di perizia, le particelle da confiscare integralmente e quelle oggetto di confisca parziale, disponendo la restituzione ai terzi estranei dal reato.

Il ricorso per cassazione avverso tale provvedimento veniva dichiarato inammissibile per tardività quanto alle terze interessate; quanto al ricorrente, veniva qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e trasmesso al Tribunale. Con il provvedimento oggi impugnato, il Tribunale rigettava l’opposizione, disattendendo la richiesta di integrazione del contraddittorio e ritenendo che la confisca dovesse essere determinata con riguardo al momento del sequestro.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta una questione preliminare e assorbente: la sussistenza di uno specifico ed attuale interesse in capo al ricorrente. Dall’esame degli atti emerge come pacifico che costui sia stato condannato in via definitiva per i reati ambientali e che, al momento della irrevocabilità della condanna, non fosse proprietario di alcuna delle aree in sequestro sottoposte a confisca.

Il Collegio richiama la natura obbligatoria della misura ablativa, che fa eccezione solo per i beni appartenenti a persone estranee al reato. Ne deriva che il ricorrente non può agire per la tutela di beni propri, interesse in astratto ipotizzabile soltanto se la confisca avesse riguardato aree estranee alla commissione del reato. Né un interesse ad agire può individuarsi nell’intento di sostenere i diritti dominicali di altri soggetti, ipoteticamente lesi dall’individuazione dei beni operata dal giudice dell’esecuzione.

Quanto alle aree appartenute al coimputato deceduto nel corso delle operazioni peritali, la Corte esclude ogni rilievo della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi. I terreni confiscati al coimputato, persona non estranea al reato, non avrebbero mai potuto essergli restituiti se fosse rimasto in vita; analoga preclusione opera verso il figlio ricorrente, anch’egli condannato in via definitiva per i reati presupposto della confisca obbligatoria.

Il ricorrente non ha del resto prospettato che la confisca abbia colpito aree inconferenti rispetto ai reati. Le considerazioni svolte rendono ultroneo l’esame delle ulteriori doglianze e impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *