Tenuità del fatto irrilevante per la parte civile (Cass. pen. Sez. 6 n. 12063 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione, proposta ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., investe il giudice d’appello della sola domanda risarcitoria, con consequenziale obbligo di decidere sulle statuizioni civili anche qualora, nelle more del giudizio, sia maturata la prescrizione del reato o sia configurabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. In tale evenienza, la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione costituisce esito più favorevole all’imputato rispetto al proscioglimento per tenuità del fatto, con la conseguenza che l’interessato difetta di interesse a dolersi della riforma della sentenza assolutoria limitatamente al profilo penale, ove permanga il relativo accertamento ai soli effetti civili.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, pronunciando sull’impugnazione proposta dalla sola parte civile, ha riformato la sentenza di assoluzione del Tribunale di Torre Annunziata, che aveva riconosciuto la particolare tenuità del fatto. Il giudice d’appello, esclusa l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. per effetto della modifica normativa sopravvenuta, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata per intervenuta prescrizione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, condannandola al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Avverso tale decisione, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, da un lato, la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per non avere la Corte pronunciato immediatamente la declaratoria di prescrizione e, dall’altro, la violazione del divieto di applicazione retroattiva della legge penale sfavorevole, in relazione alla disciplina che ha escluso la causa di non punibilità per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha scrutinato distintamente i due motivi di ricorso, ritenendo il primo manifestamente infondato e il secondo inammissibile per carenza di interesse.

Quanto al primo profilo, la Corte ha rammentato il principio consolidato secondo cui, all’esito del gravame proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione, il giudice d’appello deve valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili, anche qualora sia intervenuta la prescrizione del reato. Tale facoltà, espressione del disposto dell’art. 576 cod. proc. pen. in deroga all’art. 538 cod. proc. pen., risponde all’esigenza di evitare che la sopravvenuta prescrizione vanifichi l’impugnazione della parte civile, consentendo al giudice di pronunciarsi comunque sulla domanda risarcitoria.

Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha osservato come la questione relativa all’applicabilità retroattiva dell’art. 131-bis cod. pen. risulti priva di concreta rilevanza agli effetti civili. Ciò in quanto, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod. proc. pen., il giudice che pronuncia sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto è comunque tenuto a decidere sulla domanda di risarcimento proposta dalla parte civile, sicché l’esito del giudizio penale non incide sulla statuizione civilistica. La Corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto applicare la nuova disciplina processuale, di immediata applicazione, senza necessità di escludere la causa di non punibilità.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso è stata, infine, motivata dalla carenza di interesse dell’imputata a dolersi della prescrizione del reato, essendo tale esito maggiormente favorevole rispetto all’assoluzione per tenuità del fatto, la quale avrebbe comunque imposto la valutazione dei presupposti della responsabilità civile e avrebbe potuto rilevare negativamente per l’eventuale applicazione futura della medesima causa di non punibilità. L’accertamento della sussistenza dei presupposti di fatto dell’illecito civile, non oggetto di censure, ha quindi determinato la conferma della condanna risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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