Notifica all’imputato irreperibile all’estero e nullità assoluta dell’appello (Cass. pen. Sez. V n. 31398 del 14.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di assenza pronunciata nel giudizio di primo grado non produce effetto nel giudizio di appello. Ai sensi dell’art. 601, co. 1, cod. proc. pen., l’imputato appellante deve essere citato in ogni caso, salvo che il giudice dell’impugnazione dichiari l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen.. Quando dagli atti risulti l’irreperibilità dell’appellante, perché trasferitosi all’estero, il giudice deve emettere il decreto di irreperibilità previsto dall’art. 159 cod. proc. pen. e, prima di pronunciarlo, svolgere ricerche fuori dal territorio dello Stato nei limiti delle convenzioni internazionali, secondo l’art. 169, co. 4, cod. proc. pen. La notificazione del decreto di citazione effettuata solo al difensore mediante consegna telematica è inidonea a garantire la conoscenza dell’atto e configura nullità assoluta per omessa notificazione ex art. 179 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro riformava in favore dell’imputato, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il Tribunale di Castrovillari aveva condannato il prevenuto per il reato di cui all’art. 624 bis cod. pen. Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con dodici motivi.

Il ricorrente eccepiva, in particolare, la mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Dagli atti emergeva che l’imputato si era trasferito da diversi anni in Germania e che l’atto era stato soltanto comunicato via posta elettronica certificata al difensore, presso il quale non aveva eletto domicilio e che aveva dichiarato di non voler ricevere le notifiche per conto dell’assistito.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ritiene fondati i primi due motivi, che assorbono ogni ulteriore doglianza. La lettura degli atti è consentita perché è stato dedotto un error in procedendo.

Quanto al giudizio di primo grado, il giudice di appello ha correttamente rigettato il motivo di nullità: all’udienza preliminare la notifica del decreto di fissazione era stata eseguita presso l’indirizzo di residenza dell’imputato, a mani della madre, e l’assenza era stata dichiarata ai sensi dell’art. 420 bis, co. 2, cod. proc. pen.

Con riferimento al giudizio di appello, tuttavia, la precedente dichiarazione di assenza non produce effetto. Ai sensi dell’art. 601, co. 1, cod. proc. pen., a prescindere dalla forma con cui il giudizio si svolge, è sempre necessario procedere alla citazione dell’imputato appellante, salvo i casi di inammissibilità dell’impugnazione previsti dall’art. 591 cod. proc. pen. L’appellante deve poter esercitare personalmente i propri diritti, compreso quello di chiedere di partecipare all’udienza entro i termini dell’art. 598 bis cod. proc. pen.

Nel caso concreto il giudizio di appello, svoltosi in forma cartolare, non si è correttamente instaurato: difettava la notifica del decreto di citazione all’appellante, la cui irreperibilità presso l’originario indirizzo di residenza era stata accertata con verbale di vane ricerche, essendosi egli trasferito in Germania da diversi anni. In presenza di tale situazione si sarebbe dovuto attivare il percorso che conduce all’emissione del decreto di irreperibilità ex art. 159 cod. proc. pen., con notifica del decreto al difensore in caso di esito negativo delle ricerche. Trattandosi di imputato trasferitosi all’estero, prima della pronuncia del decreto andavano svolte ricerche fuori dal territorio dello Stato, nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali, ex art. 169, co. 4, cod. proc. pen.

Le ricerche erano indispensabili, perché avrebbero potuto consentire la notifica diretta all’interessato, rendendo superflua l’adozione del decreto di irreperibilità e ovviando alla modalità di notificazione seguita in concreto, inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto. Tale modalità configura nullità assoluta per omessa notificazione ex art. 179 cod. proc. pen., come affermato da Sez. 3, n. 46813 del 10/11/2021, Rv. 282462 – 01. La sentenza impugnata è pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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