Restituzione nel termine e decreto penale: basta l’allegazione (Cass. pen. Sez. V n. 26413 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a decreto penale di condanna, la restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. non può essere negata in base alla sola regolarità formale della notificazione. Grava sull’istante un onere di allegazione, e non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento. A fronte di specifiche e plausibili allegazioni, il giudice è tenuto a verificare positivamente che l’interessato non abbia avuto effettiva e tempestiva conoscenza del decreto, disponendo la restituzione anche qualora residui incertezza. Il rigetto fondato sul difetto di dimostrazione della circostanza addotta si pone in contrasto con l’esegesi della norma, come novellata dall’art. 11, legge 28 aprile 2014, n. 67.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato con decreto penale emesso dal G.i.p. del Tribunale di Treviso alla pena della multa, in sostituzione della reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, per il reato di cui all’art. 588, comma 2, cod. pen. La notifica del decreto era stata effettuata a mezzo posta, con spedizione della comunicazione di avvenuto deposito il 4 luglio 2025.
L’interessato aveva chiesto la restituzione in termini per proporre opposizione, deducendo di aver conosciuto l’atto solo il 10 ottobre 2025, al ritiro presso l’ufficio postale, non effettuato prima perché si trovava all’estero per ragioni familiari. Il G.i.p. aveva respinto l’istanza ritenendo non riscontrata l’affermazione di momentanea assenza dall’Italia. Da qui il ricorso per cassazione, cui il Procuratore generale aveva opposto conclusioni di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso. Il Collegio rileva che l’ufficiale giudiziario, accertata l’irreperibilità relativa del destinatario, aveva proceduto al deposito dell’atto presso l’ufficio postale e alla spedizione della raccomandata, secondo lo schema della legge n. 899 del 1982 e dell’art. 170 cod. proc. pen. L’imputato non aveva ritirato l’atto entro dieci giorni, ma successivamente, senza impedire il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza.
Il punto decisivo è però un altro. Il Giudice aveva rigettato l’istanza sul presupposto della mancata dimostrazione della circostanza addotta. Tale presupposto non trova fondamento nell’esegesi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., che grava l’istante di un mero onere di allegazione. La Corte richiama il proprio insegnamento (Sez. 4 n. 3882 del 2017; Sez. 5 n. 139 del 2016): il giudice deve verificare che l’interessato non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e disporre la restituzione anche in caso di residua incertezza.
Il Collegio valorizza la specificità del rito a contraddittorio eventuale e differito, connotato dall’anticipazione della condanna rispetto all’esperimento dei mezzi di difesa, nel quale la notificazione assume ruolo centrale. Sul punto richiama la Corte cost. n. 504 del 2000, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la revoca del decreto e la restituzione degli atti al pubblico ministero quando non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato. Da tali coordinate emerge la necessità di una conoscenza effettiva, poiché l’acquiescenza cristallizza una condanna pronunciata senza contraddittorio.
Nella fattispecie il G.i.p. aveva ritenuto integrata la prova della notifica sulla sola spedizione della comunicazione e dell’attestazione di avvenuta giacenza, senza considerare che il ritiro tardivo costituisce elemento di plausibilità della tesi difensiva. Ulteriore riscontro deriva dall’attestazione dell’ufficiale giudiziario, che aveva qualificato il destinatario come “assente” per irreperibilità relativa. A fronte di allegazioni supportate da elementi di ragionevole fondatezza, il rigetto appare immotivato, per difetto del necessario approfondimento sulle cause della mancata conoscenza e sulla loro non riconducibilità a scelta volontaria. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dell’ordinanza e rinvio al Tribunale di Treviso, in diversa persona fisica.
Nota della Redazione
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