Revocazione della confisca di prevenzione e prova nuova senza frazionamento (Cass. pen. Sez. V n. 26412 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della confisca di prevenzione ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, non costituisce prova nuova la dichiarazione testimoniale già dedotta nel procedimento di prevenzione e non ammessa perché ritenuta superflua. La mancanza di colpa che consente di far valere la prova nel giudizio di revocazione riguarda l’omessa deduzione, non la mancata ammissione. È irrilevante la distinzione tra prova e mezzo di prova: diversamente opinando, ogni prova dichiarativa dedotta e non ammessa potrebbe essere recuperata mediante indagini difensive. L’istanza resta invece ammissibile, e il provvedimento va annullato, quando il giudice di merito ometta del tutto di motivare sulla novità e sulla decisività della documentazione bancaria acquisita nel giudizio di revocazione.

Il Fatto

Con decreto del Tribunale di Napoli, confermato dalla Corte di appello di Napoli e divenuto irrevocabile, era stata disposta la confisca di alcuni immobili e delle quote sociali di una s.r.l., ritenuti nella disponibilità del proposto, in quanto acquistati con risorse provenienti da delitti commessi nel periodo di pericolosità sociale.

I terzi interessati, moglie e figli del proposto, hanno proposto istanza di revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, deducendo come prove nuove le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da un avvocato, sottoscrittore di un atto di citazione del 2010, e la documentazione relativa a una procedura esecutiva immobiliare. La Corte di appello di Roma ha dichiarato l’istanza inammissibile. Ricorrono quindi i terzi interessati per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 43668 del 26/05/2022: è prova nuova, nel giudizio di revocazione, quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione o quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo il giudicato, non quella deducibile e non dedotta, salvo impossibilità per forza maggiore.

Nel caso concreto l’esistenza della prova dichiarativa era già nota ai ricorrenti, che ne avevano chiesto l’ammissione nel procedimento di prevenzione. Il rilievo è decisivo: la mancanza di colpa opera sull’omessa deduzione, non sulla mancata ammissione. Altrimenti ogni prova non ammessa diventerebbe nuova e idonea a fondare la revocazione.

La Corte respinge la tesi difensiva del frazionamento tra prova e mezzo di prova. La novità va intesa in senso conoscitivo: rileva la successiva acquisizione alla conoscenza di dati prima incolpevolmente ignorati. Nel caso di specie i ricorrenti conoscevano le dichiarazioni che il teste avrebbe potuto rendere, avendone chiesto l’esame.

Quanto alla documentazione bancaria acquisita nel giudizio di revocazione, la Corte rileva l’opposto difetto: la Corte di appello non ha spiegato perché gli estratti conto non integrino prova nuova, pur trattandosi di atti acquisiti solo in quella sede dopo il diniego delle banche per decorso del termine decennale di conservazione. Su tali deduzioni manca qualsiasi motivazione, con conseguente annullamento limitato alla confisca delle quote sociali.

Nel resto i ricorsi sono rigettati: per gli immobili la motivazione sull’inidoneità probatoria della documentazione acquista rilievo assorbente, essendo la ricostruzione alternativa ritenuta inverosimile in mancanza di riscontri contabili sull’origine delle somme impiegate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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