Differenza tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e rapina nell’azione per crediti (Cass. pen. Sez. 2 n. 13405 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di distinguo tra delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e delitto di rapina, assume rilievo decisivo la sussistenza in capo all’agente di una pretesa ragionevolmente suscettibile di tutela giudiziale. Ricorre la prima fattispecie allorché il soggetto agisca nella consapevolezza di attuare un proprio diritto, ancorché in buona fede infondato; ricorre la seconda quando l’agente sia mosso dal fine di conseguire un profitto che sa di non poter legittimamente vantare. In materia di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza non sono equiparabili agli indizi richiesti per il giudizio di merito ex art. 192, secondo comma, cod. proc. pen., essendo sufficiente un giudizio di qualificata probabilità di responsabilità. Il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione non è assimilabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto.

Il Fatto

Il provvedimento impugnato confermava l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di rapina aggravata, ricettazione e detenzione di armi, tutti aggravati dalla finalità di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso.

La difesa aveva dedotto la sussistenza di una pretesa creditoria vantata nei confronti della persona offesa, con conseguente qualificazione della condotta in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen., e aveva contestato la gravità indiziaria in relazione al ruolo specifico svolto dall’indagato.

La Motivazione della Corte

In relazione al primo motivo, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 29541/2020, Filardo, secondo cui l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni si caratterizza per la convinzione, anche infondata ma ragionevole, di esercitare un diritto suscettibile di tutela giudiziale. Il Tribunale aveva correttamente escluso la configurabilità di tale fattispecie, atteso che alcuna pretesa azionabile risultava nei confronti della persona offesa né da parte del datore di lavoro dell’indagato né da costui direttamente, essendo emerso che l’unico rapporto di lavoro documentato risultava regolarmente adempiuto. La condotta, pertanto, era stata posta in essere per rivendicare una somma che non avrebbe potuto essere pretesa in giudizio.

Quanto alla gravità indiziaria per il reato di rapina aggravata, la Corte ha precisato che la valutazione degli indizi in sede cautelare non è soggetta ai criteri dell’art. 192 cod. proc. pen., non richiamato dall’art. 273, primo comma-bis, cod. proc. pen., essendo sufficiente la sussistenza di elementi idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità di responsabilità. Nel caso di specie, il Tribunale aveva logicamente valorizzato la singolare coincidenza temporale tra il pagamento ricevuto dalla persona offesa e l’aggressione subita, nonché la circostanza che l’indagato fosse il solo soggetto, con il datore di lavoro, a conoscenza delle somme detenute dalla vittima, elementi ritenuti idonei a disvelare un preventivo accordo e il ruolo dell’indagato nell’attirare la vittima sul luogo della rapina.

Con riferimento al terzo motivo, concernente le esigenze cautelari, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito che il requisito dell’attualità del pericolo di recidiva richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, non già la previsione di specifiche occasioni di ricaduta. Il Tribunale aveva correttamente desunto il periculum dalla personalità dell’indagato, gravato da precedenti per tentata estorsione aggravata in contesto mafioso, e dalle modalità professionali di esecuzione dei fatti, valutando altresì l’inadeguatezza di misure meno afflittive senza limitarsi ad invocare la presunzione connessa all’aggravante mafiosa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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