Agevolazione mafiosa e presunzione cautelare: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. II n. 26424 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale, ma è configurabile anche quando l’agente persegua l’ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purché sia consapevole di favorire l’interesse della cosca beneficiata. L’ordinanza del tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo tale adempimento previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. solo per il giudice che emette la misura inaudita altera parte. Nel caso di delitto commesso al fine di agevolare un’associazione ex art. 416-bis cod. pen., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia carceraria, posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prevale, in quanto speciale, sulla norma generale dell’art. 274 cod. proc. pen.: il giudice deve apprezzare solo le ragioni di esclusione, non il mero decorso del tempo.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 31/03/2026, rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato la custodia cautelare in carcere. All’indagato si contestava il reato di indebito utilizzo continuato di un telefono cellulare da parte di soggetto detenuto, aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare una cosca di ‘ndrangheta, oltre alla sussistenza del pericolo di reiterazione.
Avverso l’ordinanza del riesame il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi: l’uno relativo alla ritenuta gravità indiziaria della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa; l’altro concernente la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura carceraria.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato principio secondo cui, in tema di misure cautelari, il controllo di legittimità sulla motivazione del tribunale del riesame non concerne la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento delle fonti, ma si limita a verificarne la congruenza logica e il rispetto dei principi di diritto. L’illogicità, per essere censurabile, deve risultare ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze.
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. Quanto al dedotto difetto di autonoma valutazione, la Corte ribadisce che l’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. impone tale adempimento solo al giudice che emette la misura inaudita altera parte, non al tribunale del riesame.
Nel merito degli indizi, la Corte richiama le Sezioni unite n. 8545 del 2019, che hanno riconosciuto natura soggettiva e dolo intenzionale alla circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa. Il Tribunale ha desunto la consapevolezza dell’indagato di agevolare la cosca da plurimi elementi delle conversazioni intercettate. L’interpretazione delle intercettazioni è rimessa all’esclusiva competenza del giudice del merito.
La Corte precisa poi che il perseguimento di un vantaggio proprio non esclude l’aggravante, purché accompagnato dalla consapevolezza di favorire la cosca, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La presunzione relativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevale, in quanto speciale, sulla norma generale e impone al giudice di apprezzare solo le ragioni di esclusione. Il Tribunale ha congruamente argomentato la concretezza e attualità del pericolo, fronteggiabile solo con la massima misura. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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