Inammissibili i ricorsi per contraddittorietà esterna tra capi distinti (Cass. pen. Sez. III n. 20726 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di contraddittorietà della motivazione consiste nell’insanabile contrasto, per difformità di valutazione, di uno stesso e rilevante punto di fatto in plurimi momenti del suo apprezzamento. Esso deve essere interno alla motivazione della stessa sentenza e riferirsi al medesimo capo, non esterno. Non integra quindi il vizio dedotto il contrasto tra le motivazioni di due capi di imputazione distinti, tanto sul piano oggettivo che soggettivo, presenti nello stesso processo. Il motivo che, sul tema dell’elemento soggettivo, muova da una ricostruzione di prestazioni soggettivamente inesistenti senza censurare la diversa qualificazione di inesistenza oggettiva accolta in sentenza è inammissibile per difetto del necessario e previo motivo di gravame.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 2 ottobre 2025, riformava parzialmente la pronuncia del Tribunale di Cuneo, assolvendo uno degli imputati da una delle contestazioni di emissione di fatture per operazioni inesistenti e rideterminando la pena; nel resto confermava le condanne. Due imputati ricorrono per cassazione avverso tale sentenza, ciascuno con un unico motivo.
Il primo deduce il vizio di motivazione: la società a lui riconducibile avrebbe effettivamente pagato le fatture ritenute false; la ditta emittente non sarebbe una cartiera; l’assoluzione intervenuta in favore di altro soggetto, su fatture della stessa emittente, confuterebbe i capisaldi dell’accusa a lui riferiti. Il secondo contesta la qualifica di amministratore di fatto attribuitagli e sostiene che i lavori sarebbero stati realmente eseguiti dall’emittente in favore della propria società.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo, il motivo è inammissibile perché costruito su assunte prestazioni soggettivamente inesistenti, mentre il capo di imputazione e la sentenza impugnata riguardano prestazioni oggettivamente inesistenti: manca il previo e necessario motivo di gravame sul tema soggettivo.
Nel merito della falsità, il ricorrente non si confronta con la motivazione, che valorizza plurimi elementi: l’oggetto sociale dell’emittente, limitato a facchinaggio e pulizia, non compatibile con l’assemblaggio di manufatti metallici; l’assenza di dipendenti e di sede; le ammissioni dell’amministratrice formale; l’inesistenza di una struttura o di un magazzino; i DDT risultati solo in invio e mai in restituzione; la mancanza di documentazione attestativa dei rapporti commerciali e le conversazioni captate sulla necessità di reperire maestranze.
La valorizzazione dell’assoluzione intervenuta in altro capo non ribalta la condanna: essa riguarda fatti e soggetti diversi e non può, per ciò solo, imporsi come più attendibile. La Corte richiama il perimetro tipico del vizio di contraddittorietà e ne esclude l’esistenza nel rapporto tra capi distinti. Sul punto richiama Sez. 1, n. 53600 del 24.11.2016, Rv. 271635.
La Corte ribadisce poi il principio di specificità estrinseca del motivo, che deve confrontarsi con le ragioni del provvedimento impugnato, e rileva la violazione del principio di autosufficienza per il richiamo a testimonianze e documenti non integralmente allegati (Sez. 5, n. 28011 del 15.02.2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29.01.2014, Rv. 259425).
Quanto al secondo ricorrente, valgono le medesime considerazioni sulla falsità delle fatture. Sulla qualifica di amministratore di fatto, l’interpretazione delle conversazioni intercettate è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile solo per manifesta illogicità, qui non illustrata (Sez. 3, n. 44938 del 05.10.2021, Rv. 282337). La sentenza assolutoria richiamata non è allegata né se ne spiega la forza demolitoria. I ricorsi sono quindi inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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