Conflitto di competenza in executivis e attenuanti generiche in appello (Cass. pen. Sez. I n. 31496 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione della competenza del giudice dell’esecuzione ha carattere funzionale e inderogabile e va individuata alla stregua dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., che la attribuisce al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tale criterio va raccordato con l’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., che radica la competenza del giudice di primo grado in caso di conferma o di riforma limitata alla sola pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili. Quando invece la sentenza di appello opera una elaborazione sostanziale della pronuncia di primo grado, con intervento concretamente riformatore incidente sulla misura della pena solo in via indiretta, la competenza in executivis spetta al giudice di appello. Il principio vale anche quando la Corte di appello provveda in esito al concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.: il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche negate in primo grado integra una rielaborazione sostanziale della decisione e sposta la competenza a favore del giudice di appello.
Il Fatto
Un incidente di esecuzione aveva ad oggetto il dissequestro e la restituzione di una somma originariamente sottoposta a sequestro preventivo, nell’ambito di un procedimento conclusosi con sentenza della Corte di appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., divenuta irrevocabile.
La Corte di appello, con ordinanza, si era dichiarata incompetente, ritenendo che la competenza spettasse al Tribunale che aveva emesso la misura in primo grado. Il Tribunale, a sua volta, ha sollevato conflitto negativo di competenza e ha rimesso gli atti alla Corte di cassazione ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), 30 e 31, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara preliminarmente ammissibile il conflitto, ravvisando una situazione di stasi processuale derivante dal rifiuto, formalmente manifestato da entrambi i giudici dell’esecuzione, di conoscere del medesimo procedimento. Tale stallo appare insuperabile senza l’intervento decisorio della Suprema Corte, da emettersi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.
Nel merito, il Collegio richiama il criterio dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., che individua il giudice dell’esecuzione in quello che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, avendo riguardo al momento della presentazione della domanda. Tale regola assume carattere funzionale, dunque assoluta e inderogabile.
La norma va raccordata con l’art. 665, comma 2, cod. proc. pen.: la competenza resta al giudice di primo grado in caso di conferma o di riforma limitata alla sola pena. Spetta invece al giudice di appello la competenza quale giudice dell’esecuzione quando la sentenza di secondo grado operi una elaborazione sostanziale della pronuncia di primo grado, con intervento riformatore che incida sulla pena non in maniera diretta, ma quale effetto di detto intervento.
Il principio — sostenuto dai precedenti di legittimità richiamati — è ribadito anche per il caso in cui la Corte di appello provveda in esito al concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non rinvenendosi ragioni testuali o di diritto per discostarsene. La Corte richiama inoltre l’orientamento già espresso con riguardo al patteggiamento in appello, secondo cui la modificazione del giudizio di comparazione tra circostanze dà luogo al radicamento della competenza in capo al giudice di appello anche quando consegua a decisione pronunciata su accordo delle parti.
Nella specie, la sentenza di primo grado è stata riformata dalla sentenza di appello che, in esito al concordato, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche negate in primo grado, con correlata rielaborazione sostanziale della decisione. Di qui lo spostamento della competenza in executivis a favore del giudice di appello, in seguito alla irrevocabilità della condanna. La competenza funzionale a pronunciarsi sulla richiesta di restituzione delle somme appartiene dunque alla Corte di appello, cui vanno trasmessi gli atti.
Nota della Redazione
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