Detenzione domiciliare legge 199/2010 preclusa per condanna ex art 4-bis (Cass. pen. Sez. I n. 31300 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La modalità esecutiva della pena detentiva presso il domicilio, prevista dall’art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199, non costituisce una misura alternativa alla detenzione, ma una speciale modalità di esecuzione della pena che il legislatore ha limitato ai condannati a pene brevi, anche se parte residua di pena maggiore, ritenuti di scarsa pericolosità. Ad essa si applicano le esclusioni di tipo oggettivo previste dall’art. 1, comma 2, lett. a), tra cui rientra l’intervenuta condanna per taluno dei delitti indicati dall’art. 4-bis Ord. pen. L’operatività di tale esclusione è un automatismo normativo: essa preclude l’accesso all’istituto a prescindere dalla collaborazione e dalla relativa presunzione di pericolosità sociale, rendendo superfluo ogni accertamento sugli elementi concreti allegati dalla difesa.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza di esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199, con riferimento a un titolo esecutivo emesso dalla Procura generale. Il Magistrato di Sorveglianza rigettava l’istanza con ordinanza; il reclamo proposto avverso tale provvedimento veniva a sua volta respinto dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro con ordinanza del 26.02.2026.
Avverso il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi con cui contestava l’automatismo preclusivo in presenza di condanna per concorso anomalo, la mancata valutazione della natura relativa della presunzione di pericolosità sociale, l’omessa considerazione della liberazione anticipata pendente, l’insufficiente valutazione degli elementi favorevoli e l’omesso esame di un atto processuale già acquisito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce innanzitutto la natura dell’istituto. La legge n. 199 del 2010 non ha introdotto una misura alternativa alla detenzione diversa da quella di cui all’art. 47-ter Ord. pen., ma ha delineato una speciale modalità di esecuzione della pena. La ratio è dichiarata: far fronte alla condizione contingente di sovraffollamento carcerario, attuando la finalità rieducativa dell’art. 27 Cost. e consentendo l’esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere.
Da questa qualificazione discendono due conseguenze. La prima è che l’istituto è applicabile anche in deroga alle regole dell’art. 47-ter Ord. pen., quindi indipendentemente da ogni giudizio di meritevolezza in ordine alla concessione della misura, secondo l’insegnamento richiamato di Sez. I n. 6138 del 11.12.2013, Caldarozzi. La seconda è che la disciplina speciale non si sovrappone automaticamente a quella penitenziaria: l’art. 1, comma 8, legge n. 199 del 2010 ne prevede l’applicabilità solo ove compatibile.
Su questa base il Collegio respinge il primo motivo. L’art. 1, comma 2, lett. a) annovera tra le esclusioni di tipo oggettivo l’intervenuta condanna per taluno dei delitti indicati dall’art. 4-bis Ord. pen., categoria in cui rientra il reato contestato al ricorrente. Ne deriva che il magistrato di sorveglianza deve verificare la sussistenza delle cause di esclusione normativamente previste: rilevata quella oggettiva, l’accertamento sulla pericolosità sociale perde rilievo.
Il Collegio osserva che il ricorrente non ha prospettato argomenti idonei a rimettere in discussione l’indirizzo interpretativo richiamato, fondato su una previsione normativa non equivoca. I restanti motivi sono dichiarati assorbiti dall’esclusione di tipo oggettivo. Al rigetto consegue la condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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