Differimento della pena per motivi di salute e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. I n. 26621 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di differimento della pena e di detenzione domiciliare per motivi di salute, il ricorso per cassazione che contesti la valutazione delle condizioni fisiche e psichiche del condannato e la sussistenza della pericolosità sociale è inammissibile, perché sollecita una rivalutazione di aspetti di merito. In tale nozione rientrano anche i profili tecnici e valutativi delle condizioni di salute. Il sindacato di legittimità non può sostituire la valutazione del giudice di merito quando questi abbia fondato la propria decisione su una relazione sanitaria recente e completa, tanto sotto il profilo fisico quanto sotto quello psichico.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza del 27 novembre 2025, ha respinto la domanda di differimento della pena o di detenzione domiciliare proposta da un condannato e motivata in riferimento a questioni di salute.
Il Tribunale ha rilevato che la più recente relazione sanitaria definisce buone le condizioni fisiche; che le problematiche correlate alla pregressa tossicodipendenza e alla deflessione del tono dell’umore sono trattabili in ambiente penitenziario; che la relazione sanitaria è posteriore alla consulenza di parte; e che sussiste una consistente pericolosità sociale da contenere. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per motivi non consentiti. Il ricorrente sollecitava, in sostanza, una rivalutazione di aspetti che attengono al merito. In tale nozione la Corte fa rientrare anche i profili tecnici e valutativi delle condizioni di salute.
La decisione impugnata, pur in modo stringato, affida il proprio percorso valutativo ai contenuti di una relazione sanitaria di epoca molto prossima alla decisione. Tale relazione non può dirsi incompleta, perché affronta tanto le problematiche fisiche quanto quelle di carattere psichico. Ne deriva la ritenuta compatibilità con la prosecuzione della detenzione, aspetto che non risulta nuovamente valutabile in sede di legittimità.
Quanto al necessario bilanciamento con l’accertata pericolosità sociale, il provvedimento impugnato richiama i contenuti della decisione emessa in cognizione e le allegazioni provenienti dalla Procura Distrettuale. La critica sul punto risulta del tutto generica e non introduce profili di violazione di legge.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria determinata in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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