Ricorso inammissibile se la censura non è proposta in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 26911 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di previa deduzione, il motivo di ricorso per cassazione che censuri la mancata concessione dell’attenuante della ricettazione di lieve entità, quando la relativa questione non sia stata prospettata come motivo di appello. L’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prescrive a pena di inammissibilità la corrispondenza tra i motivi di gravame e quelli di legittimità. La graduazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che li esercita ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfuggono al sindacato di legittimità se non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sorretti da motivazione sufficiente. Non è necessario che il giudice valuti ogni elemento dedotto dalle parti: è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi.
Il Fatto
Due imputati propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 15 settembre 2025 della Corte d’appello di Napoli, che li aveva condannati per ricettazione e riciclaggio di veicoli e parti di veicoli di provenienza illecita.
I ricorrenti contestano la determinazione del trattamento sanzionatorio, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la ritenuta sussistenza del dolo di ricettazione e la mancata concessione dell’attenuante della ricettazione di lieve entità. La questione centrale attiene alla proponibilità, in sede di legittimità, di censure non devolute al giudice di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo del ricorso del primo ricorrente e il terzo del secondo, con i quali si denunciano la violazione di legge e il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche. Il Collegio li dichiara manifestamente infondati, richiamando la costante regola per cui la graduazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze e gli aumenti per continuazione, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito.
Tale discrezionalità è esercitata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. e resta sottratta al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e risulti sorretta da motivazione sufficiente. Nel caso concreto la Corte valorizza il riferimento, contenuto nella sentenza di merito, all’elevato numero di veicoli detenuti e all’organizzazione delle attività di riciclaggio.
Sul diniego delle attenuanti generiche la Corte precisa che il giudice non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. È sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all’assenza di elementi positivi, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Il primo motivo del secondo ricorrente, che lamenta il vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo di ricettazione, è giudicato meramente riproduttivo di censure già vagliate e respinte dai giudici di merito con motivazione esente dai vizi denunciati. La Corte richiama le pagine della sentenza impugnata dedicate alle circostanze del fermo degli imputati, ritenute riconducibili alla consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni e alla volontà di detenerli per trarne profitto, indipendentemente dal mancato conseguimento dello stesso.
Quanto al secondo motivo del secondo ricorrente, relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante della ricettazione di lieve entità, la Corte lo dichiara inammissibile: la censura non risulta previamente dedotta come motivo di appello, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., desumendolo dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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