La fungibilità della custodia cautelare prevale sulla riparazione pecuniaria (Cass. pen. Sez. 4 n. 14461 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il criterio di fungibilità previsto dall’art. 657 cod. proc. pen., improntato al favor libertatis, configura, in combinato disposto con il comma 4 dell’art. 314 cod. proc. pen., una riparazione in forma specifica per l’ingiusta privazione della libertà personale che prevale rispetto alla monetizzazione del danno, secondo un meccanismo compatibile con l’art. 5 CEDU. Il giudice della riparazione deve verificare, anche d’ufficio, l’eventuale computo o computabilità del periodo di detenzione cautelare nella determinazione di una pena definitiva che l’interessato deve scontare, dovendosi escludere una facoltà di scelta tra ristoro pecuniario e scomputo dalla pena. La disciplina dell’art. 314 cod. proc. pen. trova applicazione anche quando la detenzione ingiusta sia correlata a condanna definitiva e a erroneo ordine di esecuzione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da un soggetto che era stato sottoposto agli arresti domiciliari dal 3.12.2021 al 10.1.2023 per il reato di rapina aggravata, dal quale era stato assolto con sentenza definitiva. Il giudice della riparazione riteneva che il diritto all’indennizzo fosse escluso, in applicazione del principio di fungibilità della pena: il periodo di restrizione risultava, infatti, essere stato computato per l’intero nell’ambito dell’esecuzione di un’altra pena, relativa a un procedimento definito con sentenza irrevocabile.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’istante, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Egli sosteneva che il giudice aveva valutato la fattispecie solo sotto un profilo formale e cronologico, senza considerare il pregiudizio derivante dalla mancata continuità del percorso trattamentale e dall’impossibilità di accumulare i semestri utili ai fini della liberazione anticipata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, rilevando che l’ordinanza impugnata è esente dai vizi denunciati. Il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 314, comma 4, cod. proc. pen., il quale esclude il diritto alla riparazione per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena, ovvero per il periodo in cui le limitazioni siano state sofferte anche in forza di altro titolo. La Corte territoriale aveva applicato correttamente tale norma, ritenendo che l’ingiusta detenzione avesse trovato ristoro in forma specifica mediante la detrazione del periodo di pena scontata in eccesso, in relazione a un successivo ordine di esecuzione per una condanna irrevocabile sopravvenuta.
Gli Ermellini hanno precisato che l’art. 314 cod. proc. pen. trova applicazione anche quando l’ingiusta detenzione sia correlata a condanna definitiva. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 310 del 1996, ha dichiarato illegittimo l’art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva la riparazione per la detenzione patita a causa di erroneo ordine di esecuzione. Tuttavia, la detenzione sine titulo legittima la riparazione solo in caso di violazione di legge da parte dell’autorità procedente, e non quando la discrasia tra pena definitiva e pena irrogata consegua all’esercizio di un potere discrezionale.
La Corte ha poi ribadito il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il criterio di fungibilità dell’art. 657 cod. proc. pen. configura una riparazione in forma specifica che prevale sulla monetizzazione di cui all’art. 314 cod. proc. pen. Non esiste, pertanto, alcuna facoltà di scelta tra il ristoro pecuniario e lo scomputo della detenzione ingiustamente sofferta. Da tale meccanismo consegue che il giudice della riparazione deve verificare anche d’ufficio l’eventuale computo della custodia cautelare nella pena da espiare, al fine di evitare il riconoscimento di un indennizzo non dovuto.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Collegio ha invece escluso la liquidazione delle spese in favore del Ministero resistente, la cui memoria si limitava a riportare principi giurisprudenziali senza offrire un contributo alla dialettica processuale.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 314 c.p.p. – Presupposti e modalità della decisione
- Art. 657 c.p.p. – Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo