Permesso premio e art. 4-bis: ricorso inammissibile per allegazioni generiche (Cass. pen. Sez. I n. 27159 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di permesso premio a soggetto condannato per delitti ostativi ai sensi dell’art. 4-bis ord. pen., il ricorso per cassazione che deduca il travisamento di un dato documentale — quali sentenze del cumulo ancora in esecuzione e titoli ostativi non assistiti da pronuncia di collaborazione impossibile — deve riprodurre il contenuto essenziale degli atti rilevanti o indicarne con precisione la collocazione processuale. In difetto, la doglianza è inammissibile per genericità, risolvendosi in una contrapposizione assertiva alla ricostruzione del giudice di merito. La mancata collaborazione non assume rilievo decisivo, ma grava sul condannato l’onere di specifica allegazione degli elementi fattuali idonei a superare la presunzione relativa di pericolosità, non essendo sufficiente il richiamo alla condizione detentiva o al disagio economico.

Il Fatto

Il ricorrente, detenuto in espiazione dell’ergastolo in forza di un provvedimento di cumulo comprensivo di tredici condanne per reati di estrema gravità — tra cui strage, associazione mafiosa ed estorsione, con aggravante della finalità mafiosa — aveva richiesto la concessione di un permesso premio.

Il Magistrato di sorveglianza aveva respinto l’istanza per insussistenza dei requisiti; il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 17.09.2025, ha rigettato il reclamo, rilevando che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile alla luce del nuovo testo dell’art. 4-bis ord. pen., come modificato dalla legge n. 199 del 2022, non risultando adempiuti gli oneri di allegazione e di dimostrazione. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizi della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che la requisitoria del Procuratore generale è stata depositata oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l’udienza camerale previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Poiché tale termine è funzionale all’effettività del contraddittorio cartolare, l’intervento è stato considerato tardivo e delle relative argomentazioni non si è tenuto conto.

Nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché generico e manifestamente infondato. La Corte ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale: dopo la sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, la presunzione di pericolosità correlata alla mancata collaborazione non è più assoluta, ma può essere superata solo con elementi che escludano l’attualità dei collegamenti criminali e il pericolo del loro ripristino. Su tale base si è affermato che è illegittima l’ordinanza che dichiari l’inammissibilità per omessa allegazione, essendo sufficienti elementi fattuali idonei a contrastare la presunzione, potendo il giudice completare l’istruttoria anche d’ufficio.

Quanto alla dedotta collaborazione impossibile, l’accertamento di tale presupposto resta prodromico alla valutazione sull’attualità dei collegamenti, e l’onere non può ritenersi adempiuto con la mera affermazione che l’impossibilità risulterebbe dalle sentenze, occorrendo l’indicazione di elementi concreti e specifici.

La censura di travisamento non è stata ritenuta autosufficiente. Poiché attiene a un dato documentale, la sua verifica presupponeva che il ricorrente riproducesse il contenuto essenziale degli atti o ne indicasse la collocazione processuale: il ricorso si è limitato a richiamare genericamente l’esame del cumulo, senza offrire un quadro documentale idoneo a sovvertire la ricostruzione impugnata.

Parimenti generiche sono state ritenute le doglianze sul mancato adempimento delle obbligazioni civili: il mero richiamo alla condizione di disagio economico non integra l’allegazione di una impossibilità oggettiva. Infine, la dedotta dissoluzione del gruppo criminale di originaria appartenenza non esaurisce la verifica richiesta dall’art. 4-bis ord. pen., che impone un apprezzamento complessivo e individualizzato della posizione del condannato. All’inammissibilità sono conseguite la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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