Concordato in appello e motivi rinunciati: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. 7 n. 26745 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, per essere la stessa non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. È parimenti inammissibile il motivo che censuri il trattamento sanzionatorio in presenza di motivazione chiara e logica, poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.. Il difetto di specificità del motivo, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen., si apprezza anche nella mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Il Fatto
Due imputati propongono distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma ha deciso sulle loro posizioni. Il primo ricorrente aveva avanzato in appello richiesta di pena concordata, poi dedotto davanti alla Cassazione che la decisione era stata assunta sulla base di un modulo prestampato, senza esauriente esame dei motivi di fatto e di diritto. L’altro ricorrente censurava l’accertamento della responsabilità e il trattamento sanzionatorio, ritenendo la motivazione apparente con riferimento agli artt. 81, 62-bis e 133 cod. pen.
La questione giunge davanti alla Corte di legittimità per la verifica dei vizi dedotti avverso la sentenza di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura del concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. Il ricorso del primo imputato è inammissibile, perché la richiesta di pena concordata era stata introdotta dal ricorrente a mezzo del proprio procuratore speciale, in presenza dello stesso imputato. Da tale scelta processuale deriva la non deducibilità delle censure relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi della pena non trasfusi in illegalità della sanzione.
Quanto ai primi due motivi dell’altro ricorrente, la Corte li ritiene privi di concreta specificità e meramente reiterativi, in assenza di confronto con le argomentazioni della Corte di appello: le doglianze tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.
La Corte ribadisce che la specificità del motivo va apprezzata non solo come indeterminatezza, ma anche quale mancanza di correlazione tra la complessità della decisione impugnata e le ragioni dell’impugnazione. Nel caso concreto i giudici di merito hanno correttamente sussunto i fatti, valorizzando le testimonianze assunte in dibattimento e il materiale documentale di riscontro.
Il terzo motivo, sul trattamento sanzionatorio, è giudicato manifestamente infondato: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., ed è insindacabile in sede di legittimità quando immune da vizi logici. Il giudice non è tenuto ad analitica enunciazione di tutti gli elementi considerati, potendo limitarsi a quelli determinanti.
I ricorsi sono pertanto inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.