La Cassazione annulla l’aumento per continuazione per reato prosciolto e irretrattabile (Cass. pen. Sez. 6 n. 3738 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio non può applicare l’aumento di pena per la continuazione con riferimento a un reato per il quale l’imputato sia stato prosciolto con sentenza d’appello non impugnata sul punto, divenuta perciò irrevocabile. La statuizione assolutoria, non investita da ricorso per cassazione, sfugge al giudizio di rinvio e costituisce un limite invalicabile per il giudice. La Corte di cassazione, rilevata la svista, annulla senza rinvio la sentenza limitatamente alla continuazione e ridetermina direttamente la pena, eliminando l’aumento illegittimo.

Il Fatto

A seguito di un primo annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione per vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena, al diniego delle attenuanti generiche e al computo della recidiva, la Corte di appello di Napoli aveva emesso una nuova sentenza. Il giudice del rinvio, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, aveva applicato un aumento di pena per la continuazione in relazione al delitto di tentata violenza privata.

Avverso tale decisione l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, che per quel delitto era già stato prosciolto con la precedente sentenza d’appello, non impugnata sul punto e quindi irrevocabile.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Dalla narrativa della sentenza di annullamento con rinvio risultava a chiare lettere che la prima sentenza d’appello aveva dichiarato di non doversi procedere, per difetto di querela, in relazione al tentativo di violenza privata. Quel capo della decisione non era stato oggetto di ricorso per cassazione ed era pertanto divenuto irrevocabile.

Nella sentenza impugnata non vi era alcuna indicazione di segno contrario, sicché i giudici del rinvio erano incorsi in una svista, applicando l’aumento per continuazione per un reato estraneo al thema decidendum. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla continuazione, rideterminando la pena in quella irrogata per il solo reato residuo.

Quanto alla recidiva, il motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, avendo la Corte d’appello reso una motivazione specifica, con richiami a elementi fattuali quali la gravità dei precedenti e la brutalità dell’aggressione, rispetto ai quali il ricorso nulla obiettava.

Infine, in relazione alle attenuanti generiche, la Corte ha chiarito che la valorizzazione dei medesimi elementi è legittima, poiché il parametro di riferimento per ogni aspetto del trattamento sanzionatorio è l’art. 133 cod. pen., i cui indicatori ben possono essere considerati per ogni determinazione concernente la pena. Il vissuto criminale dell’imputato, se riscontrato dagli atti processuali, costituisce un dato del processo e non estraneo a questo, essendo espressamente richiamato tra i criteri della norma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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