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L’oltraggio alla polizia municipale e la particolare tenuità del fatto (Cass. pen. n. 24069 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola ostativa alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis, terzo comma, n. 2, cod. pen., in relazione al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, opera solo se il soggetto passivo rivesta, al momento del fatto, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di agente di pubblica sicurezza, non essendo sufficiente la generica qualità di pubblico ufficiale. Dette qualifiche non derivano automaticamente dall’appartenenza alla polizia municipale, ma presuppongono il ricorrere delle condizioni previste dalla disciplina di settore. La prova della sussistenza del fatto tipico, antigiuridico e colpevole grava sull’accusa, mentre l’imputato che invochi la causa di non punibilità è tenuto solo ad allegare gli elementi rappresentativi della minima offensività della condotta.

Il Fatto

Il Tribunale di Trapani assolveva l’imputata dal delitto di oltraggio a pubblico ufficiale per particolare tenuità del fatto. Il fatto traeva origine da un controllo della polizia municipale, i cui ispettori stavano accertando una violazione del codice della strada per la sosta di un veicolo in area vietata, veicolo del quale l’imputata era intestataria.

Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione il pubblico ministero e le parti civili, deducendo la violazione di legge per l’erronea applicazione della causa di non punibilità, stante la preclusione prevista dall’art. 131-bis, terzo comma, n. 2, cod. pen. per il delitto di oltraggio. Le parti civili lamentavano altresì un vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta tenuità dell’offesa.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito l’ambito di operatività della clausola ostativa, rilevando che l’originaria preclusione per l’oltraggio commesso nei confronti di un pubblico ufficiale è stata circoscritta dalla novella del 2020 alla sola ipotesi in cui il fatto sia commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni. Non è quindi sufficiente che il soggetto passivo rivesta la generica qualifica di pubblico ufficiale.

Quanto alla polizia municipale, la qualifica di agente di pubblica sicurezza presuppone un formale provvedimento prefettizio, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 65/1986, mentre le funzioni di polizia giudiziaria sono delimitate dall’art. 57, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., circoscritte all’ambito territoriale dell’ente e al tempo del servizio effettivo. La Corte ha richiamato il recente precedente di Sez. 6, n. 14741 del 17/03/2026, secondo cui il divieto opera solo se l’appartenente alla polizia municipale stia svolgendo, al momento del fatto, dette funzioni.

Nel caso di specie, gli ispettori erano intenti al servizio di polizia stradale per l’accertamento di violazioni al codice della strada, attività dalla quale non consegue automaticamente il possesso delle qualifiche rilevanti. La qualifica del soggetto passivo deve sussistere al momento della commissione del fatto e non può essere desunta da attività successive, quale l’accertamento del reato di oltraggio commesso in loro danno.

La documentazione prodotta dalla parte civile in sede di legittimità per comprovare la qualifica soggettiva degli operanti è stata ritenuta inammissibile, non integrando alcuna delle eccezioni che consentono la produzione di documenti nuovi nel giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre precisato che l’onere di allegare gli elementi fattuali su cui si fonda la causa ostativa grava sul pubblico ministero, onere non assolto nella fase di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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