Somministrazione proseguita senza rinnovo: il prezzo segue l’ultimo assetto contrattuale (Trib. Milano 1781/2026)
Tribunale di Milano, Sezione XI Civile, sentenza n. 1781 del 2 marzo 2026
Il caso
Una società si opponeva a un decreto ingiuntivo di oltre 2,7 milioni di euro relativo alla fornitura di energia elettrica. L’ultimo contratto era scaduto il 31 dicembre 2021; la proposta di rinnovo non era stata accettata, ma la somministrazione e il consumo erano proseguiti per tutto il 2022.
Il rapporto proseguito dopo la scadenza
Il Tribunale ha accertato che l’energia era stata effettivamente erogata e utilizzata. In assenza di un nuovo accordo sul prezzo, la determinazione del corrispettivo doveva avvenire secondo i criteri civilistici del prezzo normalmente praticato o di mercato. Nel caso concreto ciò corrispondeva alla prosecuzione dell’ultimo assetto economico effettivamente utilizzato dalle parti.
Quando la somministrazione prosegue dopo la scadenza senza un nuovo accordo sul prezzo, il criterio civilistico del prezzo normalmente praticato può tradursi nella prosecuzione dell’ultimo assetto economico effettivamente applicato.
La rideterminazione del credito
La consulenza tecnica ha consentito di verificare consumi e criteri tariffari. È stato escluso un incremento di euro 31.267,39 non adeguatamente giustificato; il credito originario è stato quindi rideterminato. Il Tribunale ha ritenuto ammissibile anche l’aumento del petitum formulato dal creditore nella comparsa di risposta, perché connesso alla medesima vicenda e non lesivo del diritto di difesa.
La decisione
Il decreto ingiuntivo è stato revocato per originaria mancanza di liquidità del credito, ma l’opponente è stata comunque condannata a pagare euro 2.751.447,35, oltre interessi, nonché le spese di lite e di consulenza tecnica.
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