Recidiva subvalente e prescrizione: resta l’effetto sui termini (Cass. pen. Sez. VII n. 31649/2026)
Principi di diritto (Massima)
La recidiva ritualmente contestata e applicata conserva l’effetto sull’allungamento dei termini di prescrizione anche quando, nel giudizio di bilanciamento, sia ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche. La subvalenza non elide gli effetti che il giudice collega alla recidiva ai fini del decorso del tempo. È inammissibile il ricorso che sollecita una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata. L’attenuante della lieve entità della ricettazione può essere negata in base al numero e al valore dei beni illecitamente detenuti.
Il Fatto
Due imputati erano stati ritenuti responsabili di ricettazione in relazione alla detenzione di cinque motoveicoli di provenienza furtiva. La Corte d’appello aveva confermato la responsabilità, valorizzando gli elementi processuali dai quali desumeva la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni. Aveva inoltre escluso la lieve entità del fatto, in considerazione del numero dei mezzi e del loro valore complessivo, indicato in diverse migliaia di euro.
Con distinti ricorsi, gli imputati hanno contestato la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione, sostenendo la rilevanza della subvalenza delle recidive rispetto alle attenuanti generiche. Hanno inoltre censurato la valutazione dell’elemento soggettivo e la determinazione del trattamento sanzionatorio. Uno dei ricorrenti ha impugnato anche il mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 648, comma 4, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina anzitutto la questione relativa alla prescrizione e la giudica manifestamente infondata. La Corte d’appello aveva rilevato che le recidive, pur ritenute subvalenti nel bilanciamento con le attenuanti generiche, continuavano a produrre effetti sull’allungamento dei termini. Il giudizio di subvalenza non comportava, quindi, la neutralizzazione della recidiva ritualmente contestata e applicata.
A sostegno della decisione, il Collegio richiama il principio affermato dalla prima sezione con la sentenza n. 14980 del 10 aprile 2026. Secondo tale precedente, l’estinzione della pena per decorso del tempo non opera, ai sensi dell’art. 172, comma settimo, cod. pen., nei confronti dei condannati recidivi indicati nei capoversi dell’art. 99 cod. pen. Ciò vale anche quando la recidiva sia stata ritenuta subvalente, ai sensi dell’art. 69 cod. pen., rispetto alle concorrenti attenuanti.
Le doglianze sull’elemento soggettivo non superano la soglia di ammissibilità. I ricorrenti chiedevano, in sostanza, una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove. Non si confrontavano, però, con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva individuato specifiche emergenze processuali dalle quali ricavare la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni. La censura si risolveva così in una richiesta di rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità.
La Corte considera inammissibili anche i motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio, ritenendo adeguata la motivazione resa dal giudice d’appello. È manifestamente infondata, infine, la censura sul mancato riconoscimento della lieve entità. La detenzione di cinque motoveicoli rubati, per un valore complessivo di diverse migliaia di euro, impediva di qualificare la ricettazione come fatto di contenuta offensività. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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