Contributi consortili: il consorzio accorpato resta legittimato fino al riordino (Cass. civ. Sez. V n. 23896/2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura all’originale cartaceo, nel ricorso notificato a mezzo PEC, non determina l’improcedibilità ove la controparte non disconosca la conformità della copia prodotta: viene meno la sola equivalenza legale della copia all’originale e l’omissione resta mera irregolarità non lesiva dello scopo dell’atto. L’elencazione degli atti impugnabili dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, pur tassativa, va letta alla luce degli artt. 24, 53 e 97 Cost.: è impugnabile ogni atto con cui l’ente porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, e la tutela anticipata comprende anche i vizi formali. L’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5 del 2014 ha natura programmatica e organizzatoria e non produce effetto soppressivo automatico: il consorzio accorpato conserva, fino alla definitiva conclusione del procedimento di riordino, la legittimazione ad adottare gli atti inerenti alle attività già affidategli, compresi quelli di imposizione e riscossione.
Il Fatto
Un contribuente ha impugnato l’avviso di pagamento di un contributo per opere irrigue relativo alle annualità 2015, 2016 e 2017, deducendone l’inesistenza perché adottato da un ente privo di potere impositivo. L’ente territoriale era stato accorpato, insieme ad altri consorzi provinciali, in un nuovo consorzio regionale: secondo il contribuente, l’unificazione operata dal legislatore regionale aveva reso l’ente accorpante l’unico soggetto giuridicamente esistente, sicché il mandato senza rappresentanza risultante dall’atto era stato conferito a un soggetto non più esistente.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso. Il giudice d’appello ha ritenuto fondata la tesi dell’estinzione dell’ente territoriale e della conseguente carenza assoluta di potere. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo in via preliminare l’improcedibilità per difetto di valida procura.
La Motivazione della Corte
L’eccezione pregiudiziale è rigettata. La Corte muove dall’art. 196-novies disp. att. c.p.c., che consente al difensore di attestare la conformità della copia informatica di un atto formato su supporto analogico, e dà atto del contrasto tra l’indirizzo che esclude l’automatica improcedibilità e quello che sanziona l’omessa attestazione nella relata. Privilegia il primo, coerente con il principio di effettività della tutela e con la strumentalità delle forme, secondo cui queste non realizzano un valore in sé ma sono funzionali allo scopo dell’atto. Decisivo è che il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità, limitandosi a lamentare l’assenza della formalità certificativa: non sono state contestate né l’esistenza della procura né la sua riferibilità alla parte.
Il primo motivo, che nega l’ammissibilità di censure formali contro un avviso bonario, è inammissibile per novità: la questione dell’impugnabilità non era stata devoluta al giudice d’appello e il ricorrente non ha indicato in quale atto sarebbe stata prospettata. È comunque infondato. Ricevuto un atto idoneo a manifestare una pretesa tributaria, il contribuente può esercitare anticipatamente la difesa in tutte le sue componenti. Il riferimento giurisprudenziale alla contestazione della legittimità sostanziale non introduce un limite alle ragioni deducibili, ma riconosce l’ampiezza della tutela anticipata: la lettura contraria priverebbe il contribuente della possibilità di dedurre vizi incidenti sulla validità dell’atto.
Il secondo motivo, che lamenta l’omessa verifica della tempestività del ricorso originario, è inammissibile perché resta su un piano astratto: il ricorrente non deduce la tardività né indica elementi da cui desumere il decorso del termine di sessanta giorni. Inconferente è anche il richiamo alla regola sull’onere probatorio, non essendo prospettato un erroneo riparto su un fatto controverso e decisivo.
Il terzo motivo è fondato. La norma regionale, nel ridefinire gli ambiti territoriali mediante unificazione dei comprensori, non ha disposto l’estinzione immediata degli enti accorpati: l’accorpamento postula un procedimento di progressiva riunificazione, sicché la piena operatività del nuovo soggetto è l’esito conclusivo del riordino. Lo conferma il regolamento di organizzazione, che mantiene vigenti piani, regolamenti, ruoli e affidamenti fino a diversa determinazione degli organi competenti. La deliberazione istitutiva del periodo transitorio, poi prorogato e ratificato con successivi atti regionali, risponde all’esigenza di evitare soluzioni di continuità nelle funzioni consortili, anche impositive.
Non rileva l’improprio riferimento al mandato senza rappresentanza: la qualificazione è erronea e superflua, non essendo l’istituto privatistico esportabile nell’esercizio di funzioni pubblicistiche, ma la legittimazione trova fondamento nella persistente operatività dell’ente e nella permanenza degli affidamenti. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, assorbito il quarto, con rinvio in diversa composizione anche per le spese.
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