Oblazione non ammessa per il delitto di esercizio abusivo del gioco (Cass. pen. Sez. III n. 27071 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’oblazione non e’ ammissibile rispetto al reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, legge n. 40 del 1989, che integra una fattispecie delittuosa e non contravvenzionale. La condotta di chi, in assenza delle prescritte concessioni italiane o estere, svolga un’attivita’ organizzata di raccolta telematica di scommesse e’ sanzionata con reclusione e multa ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge n. 40 del 1989. L’istituto estintivo opera solo per le contravvenzioni. La sentenza che dichiari l’estinzione per oblazione di un delitto e’ quindi non consentita dalla legge e va annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620, lett. d, cod. proc. pen..
Il Fatto
Il Procuratore generale presso la Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Agrigento, in data 5 novembre 2025, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, legge n. 40 del 1989, per essere il reato estinto per oblazione.
Il ricorrente ha dedotto che per il reato cosi’ come contestato l’oblazione non e’ ammessa, trattandosi di delitto e non di contravvenzione. La difesa dell’imputato ha depositato memoria, eccependo la mancanza di autosufficienza del ricorso e sostenendo che sia la Procura sia il Tribunale avevano qualificato la fattispecie come contravvenzione di cui al comma 1, ultimo capoverso, del medesimo art. 4.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato il ricorso, muovendo dalla qualificazione della condotta contestata. All’imputato si contesta di aver svolto, in qualita’ di socio di una societa’, attivita’ organizzata di raccolta telematica di scommesse tramite piattaforme online, in assenza di licenza, di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 R.D. n. 733 del 1931 e di concessioni italiane o estere.
A tale condotta si applicano le sanzioni di cui all’art. 1, comma 1, legge n. 40 del 1989, che prevede reclusione e multa. Ne deriva che la fattispecie integrata e’ quella delittuosa contemplata dall’art. 4, comma 4-bis, e non quella contravvenzionale di cui al comma 1, ultimo capoverso.
Quest’ultima, osserva la Corte, sanziona un caso diverso: quello di chi, gia’ titolare della prescrizione concessione, organizzi, eserciti o raccolga a distanza giochi istituiti o disciplinati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalita’ e tecniche difformi da quelle previste dalla legge. Situazione che non ricorre nel caso in esame, in cui si contesta all’imputato di non essere titolare delle prescritte concessioni.
Venendo in rilievo un’ipotesi delittuosa, l’estinzione per oblazione non e’ ammissibile, poiche’ l’istituto trova applicazione solo rispetto alle ipotesi contravvenzionali. La decisione impugnata risulta pertanto non consentita dalla legge.
Si impone quindi l’annullamento senza rinvio della sentenza, ai sensi dell’art. 620, lett. d, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento, in diversa composizione personale, per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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