Illecita concorrenza configurabile anche per minacce ai clienti (Cass. pen. Sez. 5 n. 14734 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia ex art. 513-bis cod. pen. la condotta intimidatoria posta in essere non solo nei confronti di imprenditori direttamente concorrenti, ma anche verso soggetti terzi, come i clienti o gli intermediari commerciali, operanti nel medesimo settore e ambito territoriale. La norma, nel richiamare gli atti di concorrenza di cui agli artt. 2595-2601 cod. civ., ricomprende ogni condotta che alteri il fisiologico funzionamento del mercato, distorcendo la libertà di scelta del contraente. L’applicazione dell’aggravante del metodo mafioso non richiede la dimostrazione di una minaccia esplicita, potendo desumersi da un messaggio intimidatorio “silente” allorché il sodalizio abbia raggiunto una forza tale da rendere superfluo l’avvertimento. Il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio una sentenza di condanna non deve rinnovare l’istruttoria, ma è tenuto a una motivazione rigorosa che confuti specificamente le risultanze poste a fondamento della decisione riformata.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Crotone, assolvendo numerosi imputati dalle accuse di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso e di altri reati, tra cui l’illecita concorrenza, in relazione alle attività della cosca di ‘ndrangheta “Farao – Marincola” e della sua articolazione in Germania. Avverso tale epilogo assolutorio ricorrevano per cassazione sia il Procuratore generale, deducendo l’omessa motivazione rafforzata in caso di ribaltamento della decisione di condanna, sia alcuni imputati condannati, contestando la sussistenza dei reati fine e la loro partecipazione al sodalizio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato le questioni comuni a più ricorsi, affrontando il tema della configurabilità del delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen. Contrariamente all’assunto difensivo, ha affermato che la fattispecie incriminatrice non richiede che le condotte di violenza o minaccia siano dirette esclusivamente verso i concorrenti in senso stretto, potendo esse essere rivolte anche ai clienti o ad altri operatori economici, purché idonee a turbare il libero dispiegarsi della concorrenza nel mercato. La Corte ha valorizzato il richiamo normativo all’intera categoria degli atti di concorrenza di cui agli artt. 2595-2601 cod. civ., inclusa la clausola di chiusura dell’art. 2598 n. 3 cod. civ., che sanziona ogni mezzo non conforme alla correttezza professionale idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

Con specifico riferimento alle pressioni esercitate sui ristoratori italiani in Germania per imporre l’acquisto di vino, la Corte ha ritenuto integrato il reato di illecita concorrenza, in quanto tali condotte, realizzate avvalendosi della forza intimidatoria del clan, alteravano la libertà di scelta del fornitore, configurando una distorsione del mercato. Tale lettura è stata giudicata coerente con il principio secondo cui l’intimidazione di tipo “ambientale” può incidere sia sugli operatori concorrenti sia sugli altri esercenti, rientrando nella fattispecie di cui all’art. 513-bis cod. pen.

Quanto ai ricorsi proposti dal Procuratore generale avverso le assoluzioni, la Cassazione ha esaminato la questione dell’obbligo motivazionale gravante sul giudice di appello che riformi una sentenza di condanna. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha precisato che tale giudice non deve rinnovare l’istruttoria dibattimentale ma è tenuto a offrire una motivazione puntuale e analitica, idonea a giustificare la difforme conclusione, confrontandosi specificamente con le risultanze probatorie valorizzate dal primo giudice. L’assenza di tale confronto integra il vizio di motivazione.

In applicazione di tali princìpi, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di uno degli imputati assolti, la cui posizione era fondata su elementi di prova non confutati dalla Corte territoriale. Per le altre posizioni, ha invece ritenuto le motivazioni delle assoluzioni adeguate e le doglianze del P.G. generiche o volte a una non consentita rivalutazione del compendio probatorio, rigettando i relativi ricorsi. Ha inoltre dichiarato inammissibili i ricorsi di altri imputati in quanto manifestamente infondati o reiterativi di censure già valutate dalle corti di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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