Inammissibile il ricorso: prescrizione non rilevabile dopo la sentenza di appello (Cass. pen. Sez. VII n. 9832 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, il rilievo delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. Il reato di violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente a pregiudicati, previsto dall’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione all’art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un’abitualità o serialità di comportamenti ed è configurabile in presenza di plurimi e stabili contatti e frequentazioni, non essendo necessaria una costante e assidua relazione interpersonale.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in appello per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, per aver violato la prescrizione, imposta dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, di non associarsi abitualmente a persone sottoposte a condanne o misure di prevenzione o di sicurezza. La Corte di appello ha confermato la responsabilità valorizzando una pluralità di contatti con soggetti pregiudicati, riscontrati in occasioni distinte.
Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata dimostrazione del perfezionamento del reato e il decorso della prescrizione tra il fatto e la sentenza di appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, affrontando due profili. Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il reato contestato esige un’abitualità o serialità di comportamenti, configurabile in presenza di plurimi e stabili contatti con pregiudicati. Sul punto ha citato Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 e Sez. 6, n. 28958 del 26/06/2014, Mancuso, Rv. 262153, precisando che non è richiesta una costante e assidua relazione interpersonale, potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell’abitualità.
Secondo la Corte, i giudici di merito si sono pienamente conformati a tali principi, valorizzando logicamente la pluralità di contatti con soggetti pregiudicati e le modalità attuative degli incontri, evocative di una precedente programmazione. Tali indicatori sono stati considerati atti idonei ad escludere il carattere occasionale degli incontri. A fronte di un ragionamento non manifestamente illogico, il ricorso non ha dedotto alcuna specifica censura, limitandosi a prospettare la mancata dimostrazione del reato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la deduzione sulla prescrizione. Il reato è stato consumato il 18.4.2017 e la sentenza di appello è stata pronunciata il 17.1.2024; il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi non era dunque decorso al momento della sentenza di appello, ma solo in data 18.10.2024.
La Corte ha ribadito che l’inammissibilità del ricorso impedisce in sede di legittimità il rilievo del decorso del termine dopo la sentenza di appello, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione. Ha richiamato sul punto Sez. 2, n. 28848 del 8/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, richiamando Corte cost. n. 186 del 13/06/2000.
Nota della Redazione
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