Il giudicato penale impedisce il secondo giudizio per il medesimo fatto storico (Cass. pen. Sez. 5 n. 6034 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La preclusione derivante da un precedente giudicato deve essere verificata senza dare rilievo alla diversità del reato intesa come diversa qualificazione giuridica della condotta. L’identità del fatto, ai fini del ne bis in idem, va valutata in concreto, sulla base della triade condotta-neso causale-evento naturalistico, assunta in dimensione empirica, e non confrontando gli elementi delle fattispecie astratte di reato. È altresì irrilevante che le prove utilizzate nei due giudizi siano diverse: le sopravvenienze probatorie non possono superare la preclusione del giudicato rispetto agli stessi fatti storici, ma potrebbero essere utilizzate solo per la revisione di una sentenza di condanna irrevocabile. La morte dell’imputato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati a lui ascritti, risultando esaurito il rapporto processuale.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila aveva confermato, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano, la responsabilità di due imputati per reati di bancarotta patrimoniale in qualità di amministratori di due società dichiarate fallite. Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati. Nelle more del giudizio di legittimità, uno di essi decedeva. L’altro ricorrente deduceva, tra i motivi, l’improcedibilità per bis in idem, essendo stato prosciolto per prescrizione, con sentenza irrevocabile, per il reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto relativo alla medesima condotta di cessione d’azienda poi contestata come distrattiva nel nuovo procedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell’imputata deceduta, rilevando la preclusione di ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non risultando dal testo del provvedimento l’evidenza di una causa di non punibilità.
Nel merito, la Corte ha accolto il motivo concernente il bis in idem. Ha evidenziato che la Corte territoriale, pur avendo richiamato la sentenza irrevocabile con cui il coimputato era stato prosciolto per prescrizione per il reato di bancarotta semplice, aveva omesso di verificare se la condotta materiale, consistente nell’affitto d’azienda, fosse la medesima di quella oggetto della nuova contestazione di bancarotta fraudolenta per distrazione. Tale verifica non può valorizzare gli elementi differenziali tratti dalla diversa struttura dei reati messi a confronto, ma deve accertare se i fatti storici, nella loro consistenza empirica, siano i medesimi.
La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui escludeva la medesimezza del fatto per la sola circostanza che ricorra un concorso formale di reati, in contrasto con l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Zolotoukhine c. Russia. Ha affermato che la nozione di idem factum deve essere apprezzata alla luce delle circostanze fattuali concrete, con corrispondenza storico-naturalistica in tutti gli elementi costitutivi del reato (condotta, evento, nesso causale), con riguardo alle circostanze di tempo, luogo e persona.
La Corte ha quindi precisato che la differente struttura delle fattispecie di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto e di bancarotta fraudolenta per distrazione è irrilevante ai fini della preclusione: la prima si configura quando le operazioni sono tenute nell’interesse dell’impresa, la seconda quando l’agente ha dolosamente perseguito un interesse proprio o di terzi estranei all’impresa. Tale diversità attiene al piano della qualificazione giuridica e non esclude l’identità del fatto storico.
Accogliendo il motivo, la Corte ha annullato la sentenza limitatamente al capo relativo alla bancarotta della società, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Corte di appello, affinché verifichi se la condotta distrattiva contestata si fondi sulle medesime condotte materiali già giudicate. Ha rigettato i residui motivi, ritenendo inammissibili le censure concernenti l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, non essendo state proposte con l’atto d’appello, e infondato il motivo sul diniego delle attenuanti generiche, basato su circostanze implicitamente ritenute recessive dalla Corte territoriale.
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Nota della Redazione
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