Giustizia riparativa e attenuanti: accesso non è diritto dell’imputato (Cass. pen. Sez. I n. 27277 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso ai programmi di giustizia riparativa, nel sistema dell’art. 129-bis cod. proc. pen., non costituisce un diritto dell’imputato, ma passa attraverso una valutazione discrezionale del giudice, che autorizza il percorso solo qualora lo reputi utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto e non pericoloso per gli interessati e per l’accertamento dei fatti. Il giudice può negare l’accesso con un giudizio prognostico sulla maturità personale e sulla sensibilità dell’autore verso gli interessi lesi, desumibili dallo stadio di elaborazione del reato. Il diniego, coerente con la norma attributiva di potere e non impugnato, preclude che della richiesta si debba tenere conto nel successivo giudizio sulle attenuanti generiche, rimesso all’ampia discrezionalità del giudice di merito. In tema di premeditazione, il vizio di motivazione non può fondarsi su una critica frammentaria dei singoli punti della sentenza, che va valutata come tutto coerente e organico.

Il Fatto

La Corte di assise di appello di Roma, con sentenza del 7 ottobre 2025, ha confermato la condanna all’ergastolo pronunciata dalla Corte di assise di Latina per il reato di art. 575 cod. pen., ritenuto aggravato dalla premeditazione e dall’essere stato commesso in danno della vittima del reato di atti persecutori. Il giudice di merito ha negato all’imputato le attenuanti generiche.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: il travisamento dell’elemento posto a fondamento della premeditazione; l’erronea valutazione dell’aggravante degli atti persecutori; il diniego delle attenuanti generiche e della circostanza dell’art. 62, n. 6, cod. pen., non essendo stata valorizzata la confessione immediata né la richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, ritenuta meramente strumentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo sulla premeditazione. Il ricorrente sostiene che il sopralluogo due ore prima dell’omicidio sarebbe stato inventato. La Corte corregge la prospettiva: non si tratta di travisamento per invenzione, perché l’elemento è entrato nel giudizio tramite una deposizione testimoniale, ma di un errore del teste, non risultando il passaggio dell’autovettura dall’annotazione di polizia. L’argomento resta però infondato.

Richiamando un principio consolidato (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto) e il metodo di lettura unitaria degli indizi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino), la Corte ricorda che la sentenza è un tutto coerente e organico e che ogni punto va posto in relazione agli altri. La prova della premeditazione non si fonda solo sul sopralluogo contestato, ma su un apparato argomentativo ampio: l’assenza ingiustificata dal lavoro il giorno del fatto, la scelta del luogo ideale per colpire la vittima isolata, il rinvio dell’appuntamento per la firma dell’accordo di separazione, il proposito coltivato da tempo. Elementi non illogicamente legati all’omicidio, dai quali la Corte desume che il delitto era stato deciso già la mattina e che l’imputato ebbe il tempo per quella ponderata riflessione in cui consiste la premeditazione (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, Antonucci).

Quanto all’aggravante degli atti persecutori, il motivo è inammissibile, perché oppone una prova ad altra prova e chiede una ponderazione riservata al giudice di merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna). Il sindacato di legittimità si limita al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione.

Il nucleo più rilevante riguarda il terzo motivo. Quanto alle attenuanti generiche, la motivazione delle sentenze di merito è strutturata e indica gli elementi del fatto e della personalità su cui si fonda il diniego. Sul punto decisivo dell’accesso alla giustizia riparativa, la Corte osserva che nel sistema dell’art. 129-bis cod. proc. pen. l’accesso non è un diritto dell’imputato: il comma 3 subordina l’autorizzazione al giudizio di utilità e di assenza di pericolo. La partecipazione al programma deve essere “attiva e volontaria” ai sensi dell’art. 43, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022, il che postula una valutazione prognostica sulla maturità e sensibilità dell’autore. Il giudizio di strumentalità della richiesta è dunque coerente con la norma e impedisce che di essa si debba tener conto ai fini delle attenuanti. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e alla rifusione delle spese delle parti civili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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