Contraffazione di marchio: necessaria la previa prova della registrazione (Cass. pen. Sez. V n. 12365 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei delitti di contraffazione e alterazione dei marchi o dei segni distintivi, la cui tutela è funzionale all’interesse pubblico della fede pubblica, la configurabilità del reato presuppone che il segno di cui si assume la falsità sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge. Quando si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione, non è richiesta la prova della registrazione, ma occorre comunque la previa acquisizione di elementi che ne attestino la rinomanza e la notoria riferibilità alla casa produttrice, con conseguente onere a carico dell’incolpato di dedurre e provare la sussistenza dei presupposti di tutelabilità. Il malfunzionamento dei prodotti, la falsità degli scontrini e le modalità fraudolente di vendita sono circostanze estranee alla fattispecie dell’art. 474 cod. pen., rilevando eventualmente a fini di truffa. Ai fini della configurabilità del reato è indifferente la consapevolezza della falsità da parte dell’acquirente, trattandosi di reato di pericolo volto a tutelare l’affidabilità dei segni distintivi.

Il Fatto

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 16.05.2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari del 14.11.2022 nei confronti dell’imputato per il reato di introduzione nello Stato e detenzione a scopo commerciale di materiale con marchio contraffatto, con riferimento a telefoni cellulari e a confezioni di profumi.

Avverso la sentenza di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Con il primo lamentava vizio di motivazione quanto alla contraffazione dei telefoni, sostenendo che gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale sarebbero stati idonei a fondare una responsabilità per truffa ma non per il reato contestato. Con il secondo deduceva il difetto di motivazione sull’offensività della falsificazione in assenza di accertamenti tecnici. Con il terzo censurava il mancato inquadramento del possesso dei profumi nella fattispecie di cui all’art. 517 cod. pen., nella formulazione antecedente la riforma, chiedendo la riqualificazione del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Muovendo dal principio secondo cui la tutela penale dei marchi è finalizzata alla garanzia dell’interesse pubblico della fede pubblica, i giudici di legittimità hanno richiamato la costante giurisprudenza in forza della quale il terzo comma dell’art. 473 cod. pen. esige che il segno di cui si assume la falsità sia stato depositato o registrato nelle forme di legge, salvo il caso di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione, per il quale l’onere di provare l’insussistenza dei presupposti di protezione grava su chi la deduce.

Nel caso concreto la Corte territoriale, pur invocando tale orientamento, non si era conformata ai relativi principi. La motivazione aveva valorizzato come indici della contraffazione circostanze quali il malfunzionamento dei telefoni, la falsità degli scontrini e le modalità fraudolente della vendita, tutte estranee alla fattispecie dell’art. 474 cod. pen. e riferibili semmai alla truffa. Mancava in atti la previa acquisizione di elementi attestanti la rinomanza del marchio e la notoria riferibilità alla casa produttrice. L’unico indizio residuo era il contenuto del verbale di sequestro, che però, da solo, non risultava sufficiente a fondare l’affermazione di responsabilità ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen.

La Corte ha quindi escluso la correttezza della valutazione con cui il giudice di merito aveva ritenuto non necessario un ulteriore accertamento tecnico sui dispositivi, sulla base della loro apparente palese falsità.

Quanto ai profumi, i giudici di legittimità hanno ribadito che il concetto di alterazione presuppone la riproduzione parziale idonea a confondersi con il marchio originario, da valutarsi con esame sintetico dell’impressione d’insieme e della categoria merceologica di destinazione. La tutela penale prescinde dall’effettivo inganno dell’acquirente, poiché l’art. 474 cod. pen. è reato di pericolo e la potenzialità lesiva si correla alla diffusione del prodotto falsificato. Nella specie, tuttavia, i giudici di merito non si erano confrontati con la contestazione, che richiede la riproduzione degli elementi essenziali del marchio registrato e la sostanziale identità del logo, non chiarendo le concrete caratteristiche dei marchi né il profilo della dedotta mera somiglianza e del diverso reato di cui all’art. 517 cod. pen.

La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Cagliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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