Truffa contrattuale: consumazione e prescrizione al conseguimento dell’ingiusto profitto (Cass. pen. Sez. I n. 13106 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di truffa contrattuale è reato istantaneo e di danno. Il momento di consumazione, che segna il dies a quo della prescrizione, va individuato alla luce delle peculiarità del singolo accordo e delle modalità e dei tempi delle condotte, e coincide con il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente, con correlativo danno della persona offesa. È irrilevante, a tal fine, il momento in cui la persona offesa ha avuto contezza del raggiro: tale circostanza rileva solo per la decorrenza del termine per la querela. La sentenza d’appello che ancora la consumazione a detta consapevolezza è viziata da motivazione illogica e apodittica, con annullamento con rinvio per la verifica della prescrizione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 18/04/2024, riformava la condanna emessa dal Tribunale della stessa città il 17/10/2017 a carico di due imputati per i delitti di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 e all’art. 640, primo ed ultimo comma, cod. pen., dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione e confermando le statuizioni civili di primo grado.
I ricorrenti censuravano il passaggio con cui i giudici distrettuali avevano fissato il momento consumativo delle truffe alla data del 01/04/2010, coincidente con la contezza delle persone offese circa la non realtà delle promesse di assunzione. Deducevano che i reati erano già prescritti prima della sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, in via preliminare, rileva l’inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse in relazione ai capi B), D) e G) e al capo H): la persona offesa di quest’ultimo non si è costituita parte civile, mentre le altre parti civili risultano costituite solo per i capi C) ed E). Poiché l’impugnazione mirava unicamente alla revoca delle statuizioni civili, difetta un interesse concreto ed effettivo all’impugnazione.
Nel merito, il motivo comune ai due ricorsi è fondato. Il Collegio ribadisce che la truffa contrattuale è reato istantaneo di danno: il dies a quo della prescrizione coincide con il conseguimento dell’ingiusto profitto, correlato al danno del raggirato, e si verifica all’atto dell’effettiva prestazione del bene economico con passaggio nella sfera di disponibilità dell’agente.
La sentenza impugnata è carente sotto due profili. Anzitutto àncora in modo assertivo ed apodittico la consumazione, per tutte le ipotesi, al 01/04/2010, senza specificare per ciascuna quando si sia realizzato il profitto con altrui danno. In secondo luogo, dopo avere correttamente richiamato i principi in materia, la Corte territoriale ha illogicamente fatto decorrere la prescrizione dal momento in cui la persona offesa ha contezza del raggiro.
La Corte chiarisce la distinzione decisiva: la contezza della truffa rileva per la decorrenza del termine di querela, non per la determinazione del momento consumativo e del conseguente termine prescrizionale. Non essendo ricostruibile dal materiale di merito quando le truffe si siano consumate, si impone l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria, con obbligo di tenere conto di tutti i periodi di sospensione, erroneamente indicati in soli 70 giorni.
Nota della Redazione
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